*L’articolo riproduce, nella prima parte, un lavoro già pubblicato con il titolo Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione sulla Rivista Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2020, pp. 41-65. Quell’articolo, che era stato chiuso prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, è stato aggiornato e ampliato, con modifiche al paragrafo n. 5 e l’aggiunta dei paragrafi n. 6 e n. 7. Si ringrazia il Direttore della Rivista, Prof. Giuseppe Casuscelli, per aver autorizzato la nuova pubblicazione.
1. Le “nuove” obiezioni di coscienza nelle società multiculturali. Il rifiuto dell’obbligo vaccinale
Le società multiculturali vedono una crescita delle richieste di esenzione, per motivi di coscienza – talvolta, ma non sempre, religiosamente orientata – rispetto a obblighi imposti dalla legge alla generalità dei consociati o ad alcune categorie di persone. Questa crescita è interessante, sia per la varietà di casi nei quali l’obiezione di coscienza viene avanzata quale motivo di mancato adempimento di un obbligo di legge, sia per il loro aumento numerico. Secondo alcuni, assecondare questa tendenza può condurre a un’eccessiva estensione dell’alveo delle situazioni riconducibili alla fattispecie classica dell’obiezione di coscienza, configurando come tali anche semplici opinioni, e dunque privando “le obiezioni più importanti di quella solennità che dovrebbero mantenere”. (1) Tuttavia, la distinzione fra obiezioni “più importanti” e obiezioni “meno importanti” presuppone un’uniformità di valori e credenze ormai impossibile, proprio a causa – o forse grazie – al pluralismo che caratterizza le società del terzo millennio, o almeno la maggior parte di esse. Nella società liquida descritta da Bauman, la coscienza individuale è sollecitata da più parti e in più momenti rispetto ad azioni o comportamenti che sono neutrali per la maggioranza ma possono apparire intollerabili per una minoranza, più o meno visibile.
L’obbligatorietà di condotte che possono coinvolgere la coscienza su aspetti soggettivamente ritenuti “non negoziabili”, può generare conflitti che gli ordinamenti giuridici possono gestire proprio utilizzando l’istituto dell’obiezione di coscienza, che è stato considerato perciò “una tecnica indispensabile alla società pluralista”, in quanto “strumentale alla realizzazione del «diritto alla diversità»”. (2) Per questo il ricorso all’obiezione di coscienza appare sempre più frequente nelle società plurali e multiculturali, soprattutto in materie che coinvolgono la bioetica o l’etica sessuale. (3)
Ad esempio, i Paesi che prevedono per legge l’obbligatorietà di alcune vaccinazioni si devono confrontare con diffuse richieste di riconoscimento di forme di obiezione di coscienza correlate all’esenzione da tale obbligo. Si tratta di una questione particolarmente delicata, soprattutto quando coinvolge i minori e la loro salute. In questi casi la scelta di coscienza è proposta da adulti – quali sono i genitori o chi esercita la potestà genitoriale – ma cade su bambini e bambine, non solo perché sono i soggetti che dovrebbero essere vaccinati, ma perché coinvolge principalmente quel mondo di relazioni: compagni di scuola, amici, fratelli e sorelle, che potrebbero essere danneggiati dalle malattie infettive che i coetanei non vaccinati rischiano di diffondere.
E’ stato sostenuto in passato che l’obiezione ai vaccini non coinvolge propriamente la libertà di coscienza, né quella di religione, in quanto poggia prevalentemente su motivazioni di carattere medico o scientifico; (4) in realtà, per giustificare un’obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale, sono state avanzate anche ragioni di carattere religioso. Ad esempio, già nel 1798, quando Jenner pubblicò i risultati dell’utilizzazione del vaiolo bovino per immunizzare un bambino, dando così notizia al mondo dell’invenzione del vaccino contro il vaiolo, negli Stati Uniti fu fondata la “Società degli antivaccinatori”. Costoro sostenevano che i vaccini fossero da rifiutare poiché ritenevano che interferissero nell’opera di Dio. (5) In ogni caso, tale obiezione si basa su convinzioni personali che coinvolgono latu sensu la coscienza, dal momento che, unanimemente, scienza e medicina ufficiale ritengono i vaccini indispensabili per la tutela della salute individuale e collettiva e ne escludono la dannosità, se non nei limiti degli effetti collaterali che qualsiasi trattamento medico può avere.
A ben vedere, in merito ai vaccini si verifica da sempre un fenomeno paradossale: nelle opere scientifiche vengono descritti come “uno degli interventi di salute pubblica più efficaci e con un elevato beneficio di costo-efficacia nel ridurre la mortalità e morbilità dovute ad alcune malattie infettive”, (6) vengono dunque “considerati tra i maggiori successi della scienza biomedica moderna”, e “grazie al loro utilizzo sono state (e continuano a essere) evitate milioni di morti premature e altrettante sono le sequele invalidanti che ogni anno vengono scongiurate”. (7) Il tenore di tali affermazioni muta anche radicalmente nella letteratura estranea al mondo scientifico e alla medicina ufficiale. Per fare qualche esempio, un sito internet spiega che Rudolf Steiner, il fondatore della “medicina antroposofica”, avrebbe svelato che i governi vogliono vaccinare i bambini per inoculare insieme ai farmaci anche un vaccino “contro l’evoluzione spirituale” e lasciare così campo libero alle forze materialiste: (8) L’ago “che entra nel corpo fa in modo che l’anima si ritragga al di fuori del corpo”. (9) Su un altro sito legato all’universo steineriano, si legge che “le malattie esantematiche sono un bene per i bambini; esse favoriscono lo sviluppo del sistema immunitario, la capacità di autoregolazione e di autoguarigione”.
Un sito di omeopatia accusa i vaccini di essere l’espressione di un complotto ordito da governi e case farmaceutiche sulla pelle dei bambini: “ragioni poco chiare” spingerebbero le case farmaceutiche “a incentivare e raccomandare l’uso indiscriminato delle vaccinazioni su tutta la popolazione”. L’associazione Comilva (Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni) si propone di sensibilizzare sui danni provocati dai vaccini, denunciando una presunta forma di sudditanza e asservimento della politica sanitaria agli interessi dei grandi marchi farmaceutici. Il sito contiene anche le indicazioni pratiche per esercitare il diritto all’obiezione di coscienza rispetto all’obbligo vaccinale. (10) Altri motivano il loro contrasto ai vaccini denunciandone la presenza di mercurio e ritenendoli dunque causa possibile di autismo o sclerosi multipla. Il movimento antivaccini si è persino strutturato come partito politico, presentandosi alle elezioni regionali. (11)
2. Religioni e vaccini
Il rifiuto delle vaccinazioni più che su basi scientifiche, si fonda dunque su ragioni di ordine “fideistico”, talvolta anche “religiose”. (12) Chi si affida a un tipo di omeopatia “fondamentalista”, come abbiamo visto, motiva l’avversione ai vaccini facendo un riferimento all’anima che verrebbe allontanata dal corpo a causa dell’inserimento dell’ago nella cute; la medicina steineriana, che è il frutto delle teorie della società antroposofica, elencata dal Cesnur (Centro studi sulle nuove religioni) tra i “gruppi teosofici e post-teosofici”, (13) guarda con sospetto ai vaccini perché limiterebbero la crescita spirituale dell’individuo.
Alcuni gruppi religiosi considerano parte del proprio credo il rifiuto delle vaccina- zioni. Tra questi, il più noto è la chiesa scientista, o Christian science, fondata negli Stati Uniti nel 1892 da Mary Baker Eddy. (14) La chiesa considera libro sacro, oltre alla Bibbia, un volume scritto dalla fondatrice: Scienza e salute con chiave delle Scritture; i suoi seguaci credono che le malattie possano e debbano essere guarite affidandosi esclusivamente alla preghiera. I fedeli, in caso di malattia, non si rivolgono al medico ma alla figura del practitioner, definito “un libero professionista che ha frequentato un corso di formazione in guarigione spirituale tenuto da un insegnante autorizzato della Scienza Cristiana. Il practitioner dedica se stesso a tempo pieno aiutando e guarendo le richieste dei pazienti attraverso la preghiera, servendosi della propria esperienza”. (15) Sul sito ufficiale della chiesa scientista, in relazione alle leggi sulle vaccinazioni obbligatorie, si legge che per i fedeli la pratica della guarigione spirituale costituisce una “scelta di coscienza” e che, pur comprendendo i motivi che hanno spinto molti Stati a prevedere l’obbligo vaccinale, è apprezzabile il fatto che alcune leggi riconoscano il diritto all’esenzione dall’obbligo per motivi religiosi; si tratta di una religious accomodation che, secondo lo stesso documento, è necessaria alla tutela della libertà religiosa in una società multiculturale. (16) In un sito in italiano della chiesa scientista, si legge che la scelta dei genitori cristiani scientisti di curare i propri figli con la preghiera nasce dal fatto che loro stessi hanno sperimentato l’efficacia di tale metodo ma che, in relazione ai vaccini obbligatori, essi “rispettano le leggi nazionali e i procedimenti obbligatori per i vaccini nelle malattie esantematiche e in tutti i casi simili”. (17) Dunque, la suddetta chiesa invita i fedeli a esercitare il diritto all’obiezione di coscienza ai vaccini, qualora la legge lo riconosca, e a rispettare l’obbligo vaccinale nei casi in cui l’esenzione non sia riconosciuta.
Un altro sito italiano di una “associazione culturale” denominata “La Biolca”, afferma di rifarsi alle teorie steineriane in materia di alimentazione e salute e si pone l’obiettivo di sensibilizzare cattolici, ebrei, musulmani e testimoni di Geova in merito alle sostanze che sarebbero contenute nei vaccini e che ciascuno di loro, se fosse un buon credente, dovrebbe rifiutarsi di assumere. I vaccini, secondo questa tesi, conterrebbero cellule provenienti da feti abortiti e derivati animali come sangue bovino e gelatina di maiale. Ma, annota l’anonimo estensore del testo, “ovviamente le gerarchie religiose sminuiscono”. (18)
Infatti, nella dottrina delle maggiori religioni mondiali non è contenuto alcun divieto in relazione alle vaccinazioni, che siano o meno obbligatorie. Eppure, può accadere che il rifiuto di sottoporsi, o di sottoporre i propri figli ai vaccini si basi su argomentazioni di ordine religioso, che uno studio ha suddiviso in tre categorie: i vaccini violerebbero il divieto di uccidere, trasgredirebbero alcuni precetti alimentari religiosi, interferirebbero con l’ordine naturale delle cose voluto da Dio. (19)
Al primo insieme di argomentazioni contrarie ai vaccini appartengono le perplessità avanzate da alcuni gruppi riconducibili al giainismo, religione orientale che vieta di uccidere qualsiasi essere vivente, anche i batteri o, nel nostro caso, i virus. (20) La vaccinazione dovrebbe quindi essere considerata illecita, in quanto comporta un’azione violenta nei confronti dei virus, che sono esseri viventi; la stessa religione giainista ammette però la legittima difesa: nel caso dei vaccini l’intenzione di prevenire una grave malattia legittima l’azione violenta. La buona intenzione rende dunque lecite le vaccinazioni.
Più complesse sono le questioni legate alla presenza di sostanze alimentari che alcune religioni considerano illecite. Si tratta in particolar modo degli eccipienti di origine suina che vengono utilizzati nella preparazione di alcuni vaccini. Com’è noto, le religioni ebraica e islamica considerano il maiale un animale impuro, perciò vie- tano di mangiarne la carne e i suoi derivati. (21) Gli studiosi ebrei valutano in questo caso prevalente l’intenzione di salvare la vita, personale e degli altri, come adempimento di un comando divino. Si sottolinea che il divieto di ingerire alimenti non kosher non vale nel caso dei vaccini che sono, di norma, iniettati attraverso la cute e che, in ogni caso, tutte le medicine atte a salvare la vita sono lecite, anche se non sono kosher. (22) Su posizioni simili anche gli studiosi islamici, che applicano alla questione il principio della trasformazione, secondo il quale un prodotto in origine impuro, può diventare halal. Nel 2003 una fatwa dello European Council of Fatwa and Research (23) ha stabilito la liceità del vaccino antipolio, che pure viene prodotto con un elemento di origine suina (la tripsina), poiché in seguito al processo di trasformazione non vi è più alcun legame tra il maiale e il derivato utilizzato per la preparazione medica. Lo stesso principio – detto dell’istihala – vale, ad esempio, per l’alcool contenuto in alcuni farmaci e per l’insulina proveniente da suini. Si ritiene, inoltre, applicabile la legge di necessità: un credente non commette peccato mangiando un cibo proibito, se non ha alternative praticabili: ciò che è necessario e non ha alternative rende lecito ciò che è vietato. (24)
Il diritto islamico ammette dunque la somministrazione dei vaccini, anche se dovessero contenere sostanze in origine haram, e lo fa sulla base di tre principi: il diritto di proteggere la vita, il dovere di prevenire un pericolo e la tutela dell’interesse pubblico. La prevenzione delle malattie attraverso i vaccini è conforme alla legge divina e in alcune circostanze necessaria, ad esempio in occasione dell’annuale pellegrinaggio alla Mecca (l’hajj), durante il quale la vaccinazione è utile per prevenire la diffusione di epidemie tra la grande massa di pellegrini che si affollano nei luoghi santi. (25) Tuttavia, presso alcune comunità islamiche si sono verificati episodi di rifiuto delle vaccinazioni, che hanno assunto anche forme violente. (26)
Un’ultima questione relativa alla preparazione dei vaccini e alla compatibilità delle sostanze in essi contenute con i principi religiosi, in questo caso cattolici, è legata alla presenza di cellule di coltura, prelevate in origine da feti volontariamente abortiti. Il problema riguarda soprattutto il vaccino contro la rosolia: utilizzare un prodotto realizzato grazie a un atto che la dottrina cattolica giudica un grave peccato, potrebbe costituire una forma di collaborazione al male. La questione è stata affrontata in un documento della Pontificia accademia Pro Vita del 5 giugno 2005, dal titolo “Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti”, (27) che la esamina alla luce dei principi della dottrina morale classica in relazione alla cooperazione al male. La conclusione è che indubbiamente l’utilizzo di tali vaccini costituisce una “cooperazione materiale passiva mediata” all’aborto, pertanto i medici e i genitori cattolici devono ricorrere a vaccini preparati in altro modo, se esistono, o chiedere alle case farmaceutiche di modificare la preparazione dei vaccini, se è possibile. Tuttavia, i genitori hanno il dovere di vaccinare i bambini e i propri figli poiché i vaccini, anche quelli che pongono “problemi morali”, servono per proteggere la salute dei bambini e della comunità nella quale vivono. La giusta richiesta di poter disporre di preparati che non mettano in difficoltà i principi religiosi non deve avvenire a discapito della salute dei bambini e delle esigenze solidaristiche: “in ogni caso, permane il dovere morale di continuare a lottare e di usare ogni mezzo lecito per rendere difficile la vita alle industrie farmaceutiche che agiscono senza scrupoli etici. Ma il peso di questa importante battaglia certamente non può e non deve ricadere sui bambini innocenti e sulla situazione sanitaria della popolazione – in particolare in quanto riguarda le donne incinte”. In Italia questa posizione è stata ripresa, in occasione delle polemiche seguite alla legge che ha reso nuovamente obbligatorie le vaccinazioni, da un documento firmato oltre che dalla stessa Accademia pontificia per la vita, anche dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della conferenza episcopale italiana e dall’Associazione medici cattolici italiani. In conclusione, di esso viene ribadita “la responsabilità morale alla vaccinazione per non far correre dei gravi rischi di salute ai bambini e alla popolazione in generale”. (28)
In ambito cristiano sono assolutamente contrari alle vaccinazioni, oltre alla già ricordata chiesa scientista, gli Amish, gruppo nato come corrente radicale dell’anabattismo, i quali rifiutano tutti gli aspetti della modernità, compreso l’utilizzo dei farmaci, e quindi dei vaccini. (29) Alcune congregazioni riformate olandesi ritengono che i fedeli debbano affidarsi esclusivamente a Dio, e che vaccinarsi costituisca una mancanza di fede nella divina provvidenza: sarà Dio stesso, qualora dovesse giudicarlo necessario, a immunizzare i suoi fedeli. Su queste stesse posizioni sono anche altre piccole denominazioni cristiane, come la Faith Tabernacle, (30) la Church of the First Born, la Faith Assembly e la End Time Ministries, che proibiscono ai propri fedeli l’utilizzo di qualsiasi tipo di farmaco. In passato, anche i testimoni di Geova si erano pronunciati in senso contrario alle vaccinazioni, ma già dal 1952 il loro atteggiamento è mutato e oggi le vaccinazioni sono accettate. (31)
3. La situazione negli altri Paesi, il caso particolare degli USA
I gruppi religiosi che vietano le vaccinazioni ai propri aderenti sono presenti soprattutto nella società statunitense. Negli Stati Uniti l’obbligo vaccinale è previsto dalle leggi statali; queste stabiliscono che, per potersi iscrivere a scuola, lo studente debba presentare un certificato attestante l’assunzione di tutte le vaccinazioni considerate obbligatorie. (32) Quasi tutti gli Stati, però, consentono di sottrarsi all’obbligo oltre che per motivi medici, anche per ragioni religiose o filosofiche; in qualche caso, affinché possa esercitarsi un’obiezione di coscienza ai vaccini è richiesto che l’adesione al credo religioso sia autentica e dimostrabile, mentre in altri Stati basta sottoscrivere una dichiarazione generica, comunque riferita a ragioni religiose. Alcuni ammettono invece la possibilità di obiettare per motivi filosofici, anzi, negli Stati ove questo è possibile, le richieste di esenzione per motivi non religiosi superano quelle per motivi religiosi e sono in crescita. (33) Del resto, quando la legge ammette soltanto le esenzioni per motivi religiosi, capita che i genitori fingano di aderire a una religione antivaccinista, e non mancano nemmeno “religioni” nate proprio per garantire una “copertura religiosa” a chi vuole sottrarre i propri figli all’obbligo di vaccinazione. (34) Sebbene la Corte Suprema non sia mai intervenuta direttamente in materia di esenzioni vaccinali religiosamente fondate, ha più volte dichiarato la legittimità dell’obbligo vaccinale, in quanto funzionale alla protezione della salute e della sicurezza pubbliche. (35) Una vecchia sentenza del 1944 (Prince v. Massachusetts) (36) presenta un interessante riferimento limitativo all’obiezione di coscienza religiosa ai vaccini: “Il diritto di praticare liberamente la propria religione non include la libertà di esporre la comunità o il bambino a epidemie, malattie, o morte”. (37)
L’abbassamento della soglia dell’immunità di gregge ha fatto sì che negli Stati Uniti, in anni recenti, si siano sviluppate epidemie di malattie che erano considerate praticamente scomparse. Nel 2015 si è diffusa a partire dal parco di Disneyland un’epidemia di morbillo, che per la prima volta ha acceso un dibattito in ordine all’opportunità di rivedere la politica delle esenzioni agli obblighi vaccinali. Tale dibattito è stato ripreso 2019, quando un’epidemia di morbillo ha colpito la Contea di Rockland, nello Stato di New York, tanto da indurre le autorità pubbliche a proclamare il 26 marzo 2019 lo stato di emergenza. La stampa, nel riportare la notizia, ha sottolineato come il focolaio dell’epidemia si fosse sviluppato all’interno della comunità ebraica ortodossa, portato da alcuni fedeli che avevano contratto il morbillo durante il loro soggiorno in Israele. Nonostante l’ebraismo maggioritario non sia contrario alle vaccinazioni, alcuni rabbini ultra-ortodossi appoggiano il movimento no-vax contribuendo così a rendere la comunità ebraica particolarmente esposta alla diffusione di malattie infettive. (38) La stessa fonte giornalistica aggiungeva che epidemie si erano verificate anche all’interno di altri gruppi ebraici dello Stato di New York, a Brooklyn e nel Queens e che anche il governatore dello Stato di Washington aveva per questo dovuto dichiarare lo stato di emergenza nel gennaio del 2019. (39) L’incidenza di epidemie all’interno delle comunità ebraiche aveva già indotto, nel novembre del 2018, l’Unione Ortodossa e il Consiglio Rabbinico d’America a emanare una dichiarazione, (40) raccomandando ai genitori di vaccinare i propri figli, di seguire le indicazioni dei medici e il calendario vaccinale. In questo documento vengono anche ricordati alcuni principi del diritto ebraico. Prima di tutto, il valore della tutela della vita umana: coloro che si trovano a fronteggiare una situazione nella quale è a rischio la vita, sono autorizzati a non osservare le regole del sabato e altri importanti obblighi stabiliti dalla legge fino al termine dell’emergenza. Si ricorda poi che le preghiere per la salute e per la guarigione dalle malattie sono un’antica tradizione dell’ebraismo, ma che devono andare di pari passo al ricorso alla scienza medica, incluse le vaccinazioni. Il documento aggiunge che tra i doveri previsti nella legge ebraica c’è quello di aver cura della salute altrui, prendendo tutte le misure necessarie a prevenire danni o malattie, e che il diritto ebraico lascia ai medici il compito di individuare e prescrivere le medicine più appropriate per prevenire e cu- rare. “Perciò, la maggioranza dei poskim (decisori, secondo la halakha) sostiene le vaccinazioni dei bambini per proteggerli dalle epidemie ed eliminare le malattie infettive dalla comunità attraverso l’immunità di gregge, quindi per proteggere coloro che potrebbero essere più vulnerabili”.
Le comunità religiose, specialmente quelle che conducono una vita sociale con pochi contatti all’esterno, possono essere un ambiente favorevole alla trasmissione di malattie contagiose. Un caso emblematico è quello del maggio 2019, quando una nave di proprietà della chiesa di Scientology sulla quale erano presenti circa trecento membri della confessione religiosa, impegnati in una crociera – ritiro spirituale, è stata fermata al largo dell’isola di Santa Lucia, nei Caraibi, perché a bordo si era verificato un caso di morbillo. Tutti i membri dell’equipaggio e i passeggeri sono stati costretti a rimanere in quarantena per precauzione; Scientology non manifesta una posizione ufficiale sui vaccini, anzi, afferma di lasciare libertà di scelta ai propri aderenti; eppure, molti suoi seguaci si dichiarano apertamente contrari. (41)
La diffusione di malattie che erano state quasi debellate sta portando il legislatore statunitense a ripensare la politica di esenzioni per motivi religiosi o filosofici. In dottrina si sottolinea che le esenzioni, oltre a violare il principio di eguaglianza, poiché distinguono tra bambini i cui genitori hanno convinzioni religiose contrarie ai vaccini (esentati) e bambini i cui genitori non abbiano tali convinzioni (obbligati), pongono un serio problema di tutela dei diritti degli stessi bambini non vaccinati per volere dei loro genitori. Li espongono infatti al rischio di contrarre malattie gravi, violando il loro diritto a un open future, cioè a compiere liberamente le scelte personali – in materia di salute, studio, professione, matrimonio – quando saranno in grado di farlo. (42) Inoltre, chi rifiuta di vaccinare i propri figli mette a rischio anche la salute di chi li circonda: l’esenzione per motivi religiosi o ideologici costituisce un danno per la comunità. (43) Si è detto anche che tale comportamento costituirebbe una forma di negligenza medica, che legittimerebbe un intervento diretto delle pubbliche istituzioni in sostituzione dei genitori inadempienti, (44) e che sarebbe auspicabile un aumento dei costi delle assicurazioni sanitarie per le famiglie che scelgono di non vaccinare i propri figli. (45)
Il legislatore dello Stato di New York è intervenuto promulgando una legge che eli- mina le esenzioni per motivi religiosi. (46) Si tratta della legge n. 2371 del 22 gennaio 2019, in base alla quale tutti gli studenti fino ai 18 anni di età devono obbligatoriamente sottoporsi alle vaccinazioni previste per poter frequentare le scuole. (47) Nel corso dell’anno 2019, anche nello stato di Washington e nel Maine sono state promulgate leggi che hanno eliminato le esenzioni per motivi religiosi.48 Lo stesso aveva già fatto in precedenza il governatore della California, con la legge n. 277 del 30 giugno 2015. (49)
La compatibilità di una legge che preveda soltanto esenzioni di tipo medico con la tutela della libertà religiosa, è stata oggetto della sentenza Brown v. Stone, (50) della Corte Suprema del Mississippi, uno dei pochi Stati che fin dal 1992 ha abolito le esenzioni religiose nella legge sull’obbligo vaccinale. (51) La Corte ha stabilito che l’obbligo vaccinale senza possibilità di esenzione per motivi religiosi non possa considerarsi contrastante con la libertà religiosa tutelata dal Religious Freedom Restoration Act, (52) poiché l’interesse pubblico alla tutela della salute e alla protezione dei bambini dal rischio di contrarre pericolose malattie è di tale rilevanza da superare lo strict scrutiny test previsto dalla legge sulla libertà religiosa. (53)
Anche altri Paesi, in tema di vaccinazioni, sono passati da una legislazione permis- siva a una repressiva. In Australia, fino a qualche anno fa, si mirava a incentivare le vaccinazioni convincendo i genitori attraverso la leva dei benefici economici; oggi si vieta ai bambini non vaccinati l’accesso e la frequenza dei nidi e delle scuole per l’infanzia. La cosiddetta No-Jab, No-Pay Policy del 1998, stabiliva infatti che, per ottenere alcuni contributi sociali disposti a favore delle famiglie con bambini, i genitori dovessero far sottoporre i propri figli alle vaccinazioni consigliate. Erano ammesse eccezioni per motivi di salute, ma anche di coscienza; i fedeli delle religioni contrarie ai vaccini in Australia, soprattutto seguaci della chiesa scientista, si appellavano a tali motivi. (54) L’aumento dei bambini registrati come obiettori di coscienza e la preoccupante diminuzione dell’immunità di gregge, hanno convinto il governo del Commonwealth a modificare nel 2017 la propria legislazione in materia, introducendo la cosiddetta No Jab-No Play Policy: prevede che i bambini non vaccinati non siano ammessi a frequentare gli asili nido e le scuole dell’infanzia. L’applicazione della legge è lasciata ai singoli Stati, ma soltanto il New South Wales mantiene la possibilità per i genitori di sollevare obiezione di coscienza. (55)
In Europa troviamo posizioni differenziate: si va da Stati che non prevedono nessun obbligo, ad altri (soprattutto quelli nella parte orientale del Continente) che invece ne stabiliscono uno piuttosto rigido. Al primo gruppo appartengono Regno Unito, Spagna e Germania, i quali promuovono legislativamente l’adesione spontanea della popolazione ai programmi vaccinali attraverso campagne di informazione. Nel Regno Unito, in particolare, l’obbligo è stato previsto per la prima volta con il Vaccination Act del 1898, che riconosceva il diritto all’obiezione di coscienza; nel 1946, il National Health Service Act ha scelto l’approccio volontaristico, promuovendo l’adesione spontanea dei cittadini alle campagne di vaccinazione. Tuttavia, attualmente, anche in Gran Bretagna la preoccupante diminuzione dell’immunità di gregge ha suscitato un dibattito circa l’opportunità di introdurre nuovamente l’obbligo. (56)
In Spagna la decisione sulla vaccinazione è lasciata nella piena disponibilità dei genitori: quelli che dovessero decidere di non far vaccinare i propri figli hanno l’unico obbligo di sottoscrivere una dichiarazione. (57) Altri Paesi hanno invece una legislazione che impone l’obbligo vaccinale: tra questi la Francia, dove è ammessa esclusivamente l’esenzione per motivi medici certificati.58 Nelle nazioni dell’Europa centro-orientale è generalmente prevista la vaccinazione obbligatoria: nella Repubblica Ceca la Corte costituzionale è intervenuta in materia, stabilendo, in via generale, che tale obbligo è giustificato dalla necessità di proteggere la salute e la sicurezza pubbliche, affermando successivamente che, se in effetti l’obbligo determina una compressione del fondamentale diritto di autonomia personale, tale compressione costituisce un sacrificio necessario per la prevenzione delle epidemie. La stessa Corte ha definito la vaccinazione come atto di “solidarietà sociale”. (59) Secondo la Corte costituzionale ungherese, l’obbligo vaccinale è legittimo anche se interferisce con le convinzioni religiose o di coscienza dei genitori, poiché il suo scopo è quello di tutelare la salute dei bambini e si basa su fondamenti scientifici e non ideologici. Per la Corte costituzionale turca, un bambino i cui genitori si rifiutino di vaccinarlo, ha bisogno di protezione affinché il suo diritto alla salute sia tutelato. (60) Questa la situazione nei Paesi economicamente sviluppati. In quello che un tempo era definito il “terzo mondo”, la mancata copertura vaccinale non è attribuibile a motivi di ordine religioso o filosofico, quanto piuttosto alla mancanza di efficaci sistemi di protezione della salute. I quotidiani italiani hanno riportato la notizia nell’aprile 2019 di una grave epidemia di morbillo in Madagascar, che ha causato la morte di oltre 1200 persone in una nazione nella quale soltanto il 58% della popolazione è vaccinata contro il virus. (61) Nello stesso periodo un’epidemia di colera in Mozambico ha reso necessario l’intervento dell’OMS, che ha inviato nel paese africano un ingente quantitativo di vaccini. (62) Un’altra epidemia di morbillo, questa volta nelle isole Samoa, ha provocato nel dicembre del 2019 una grave emergenza sanitaria e diverse decine di morti. (63) Nella Repubblica Democratica del Congo, nel corso del 2019, secondo le stime dell’Unicef, sono morti più di cinquemila bambini, sempre a causa di un’epidemia di morbillo. (64)
Così, mentre nelle nazioni industrializzate si discute della possibilità o meno di sottrarsi alle vaccinazioni, in quelle economicamente meno sviluppate si verifica l’impossibilità materiale, per una larga fetta della popolazione, di accedere ai vaccini. Secondo la Corte costituzionale della Colombia si può affermare l’esistenza di un diritto fondamentale dei minori a essere vaccinati e l’incostituzionalità del comportamento delle autorità pubbliche che non garantiscano tale diritto. In base a tale principio, i vaccini vengono definiti “un bene primario che deve essere disponibile per tutti”. (65)
Questo differente approccio alla questione delle vaccinazioni obbligatorie può essere considerato un aspetto di un tema più generale, di fondamentale importanza nelle democrazie contemporanee: quello della necessità di trovare un equilibrio tra interesse sociale, nel nostro caso individuabile nella tutela della salute pubblica, e interessi individuali, identificabili nel riconoscimento di scelte personali in materia di cura, soprattutto se derivanti dalla fede in una dottrina religiosa. (66)
4. L’obbligo vaccinale in Italia
La preoccupazione per l’interesse sociale è alla base del documento intitolato European Vaccine Action Plan 2015-2020, pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità, (67) nel quale si evidenzia un aumento significativo delle infezioni da morbillo e rosolia in Europa (68) e viene indicato come obiettivo di sanità pubblica per tutta l’area europea il raggiungimento di almeno il 95% di copertura vaccinale. In Italia, il sito del Centro nazionale delle malattie e prevenzione della salute dell’Istituto superiore di sanità, (69) mostra in una tabella l’evoluzione dei casi di diffusione delle più importanti malattie infettive prevenibili attraverso i vaccini, spiegando che lo scopo della rinnovata introduzione dell’obbligo vaccinale mira a prevenire il rischio che i bambini contraggano malattie gravi. Sullo stesso sito si può leggere il testo della relazione presentata alla Commissione sanità della Camera, nella quale si sottolinea che, a partire dal 2013, si è avuta in Italia una diminuzione sensibile della copertura vaccinale, arrivata sotto la soglia del 90%, quota che garantisce l’immunità di gregge per patologie quali morbillo e rosolia, scesa dal 90,4% del 2013 all’ 85,3% del 2015. (70) Lo stesso testo riferisce che nel 2016 si sono avuti sessanta casi di tetano (con venti morti), dodici di meningite prevenibile con il vaccino, un sensibile aumento dei ricoveri in ospedale di bambini sotto l’anno di età contagiati dalla pertosse. Nei primi sei mesi del 2017 sono stati registrati tremila casi di morbillo, con circa mille ricoveri per complicanze gravi, mentre tra il 2005 e il 2015 la rosolia ha colpito 163 donne in gravidanza.
Questa situazione ha spinto il Governo a intervenire con il Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (71) contenente “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, convertito con L. 31 luglio 2017, n. 119, (72) allo scopo di “assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale” (art. 1, I co.). La legge stabilisce l’obbligatorietà e gratuità di dieci vaccini (anti-polio, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella), prevedendo una deroga, o un differimento dell’obbligo “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta” (art. 1, III co.). In realtà, l’obbligo vaccinale in Italia non è mai stato abolito, ma con il D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, era stata eliminata la sanzione della non ammissione a scuola dei bambini non vaccinati, circostanza che ha reso meno incisivo l’obbligo.
All’inizio del millennio, la copertura vaccinale in Italia raggiungeva il 96% della popolazione e il Piano nazionale vaccini per gli anni 2005-2007 si fondava sul fatto che, in una società consapevole e istruita, l’obbligo fosse da considerarsi ormai superato. (73) Al contrario, la legge del 2017 ha dovuto introdurre nuovamente alcune sanzioni a carico dei genitori, tutori o affidatari che non adempiono all’obbligo vaccinale: l’art. 4, IV co., stabilisce che essi vengano convocati dalla Asl di riferimento per un colloquio e successivamente, nel caso restino inadempienti, che venga loro comminata una sanzione pecuniaria. Inoltre, i dirigenti scolastici devono verificare che tutti i minori iscritti nelle loro scuole siano in regola con l’obbligo vaccinale, chiedendo la relativa documentazione e segnalando alla Asl i casi di mancato adempimento (art. 3, I e II co.). Nel caso dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, che raccolgono una fascia di utenza da zero a sei anni e quindi non soggetta all’obbligo scolastico, la presentazione delle certificazioni attestanti l’adempimento dell’obbligo vaccinale “costituisce requisito di accesso” (art. 3, III co.). Infine, l’art. 4 raccomanda di inserire i minori che per motivi di salute non possano essere vaccinati “di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati”. (74)
L’entrata in vigore di questa legge ha causato l’innescarsi di polemiche, talvolta anche violente, da parte di coloro che, raccolti nella generica galassia dei cosiddetti no-vax, contestano l’utilità dei vaccini, spesso ne affermano la pericolosità, e ritengono che l’obbligo vaccinale violi la loro autodeterminazione e libertà di cura. Infatti, al contrario di quanto immaginato dal Piano vaccini 2005-2007 già citato, la maggiore istruzione e consapevolezza che caratterizza la società italiana contemporanea non si è tradotta in una maggiore fiducia nell’utilità dei vaccini. Paradossalmente, proprio tra la popolazione più istruita e attenta alle questioni inerenti alla tutela della salute, si sono diffuse convinzioni circa l’inutilità e, spesso, la dannosità dei vaccini. Questa situazione inattesa è dovuta principalmente a due fattori: in primo luogo, proprio l’efficacia dei vaccini e la percentuale elevata di immunizzazione raggiunta fino a pochi anni fa, ha fatto scomparire quasi del tutto malattie infettive che in passato causavano morti e gravi conseguenze invalidanti. Non vedere gli effetti delle malattie porta a sottovalutarne la pericolosità. In secondo luogo, i movimenti anti-vaccinali trovano una cassa di risonanza in internet e nei social, riuscendo a diffondere le loro teorie proprio tra chi, desideroso di informarsi sulle questioni che riguardano la salute, cerca notizie in rete, con il rischio di imbattersi in teorie strampalate o nelle cosiddetta post-verità. (75) Si tratta di teorie che si diffondono soprattutto
sulla rete e che vanno ad alimentare il fenomeno delle fake news, che quando riguarda argomenti importanti come la salute, la sicurezza, le migrazioni, in una parola la politica, può avere pesanti “conseguenze sulla qualità e finanche sulla sicurezza dell’ordinamento democratico della convivenza”. (76) In questa epoca di accesso indiscriminato alle informazioni, la questione vaccinale si colloca così nella cosiddetta cultura delle “post-verità”, (77) che rende la scienza opinabile, e quasi accettabili posizioni antiscientifiche che appaiono più semplici e più convincenti: da questo punto di vista, anche le conquiste della medicina, tra le quali senz’altro figurano i vaccini, possono essere presentate come opinioni e i vaccini proposti come prodotti pericolosi, della cui efficacia è legittimo dubitare. (78)
Anche la giurisprudenza di merito ha mostrato di accondiscendere a certe inclinazioni no-vax. Ad esempio, il Tribunale di Rimini, sezione civile, lavoro, con la sen- tenza 15 marzo 2012, ha affermato il diritto al risarcimento del danno a favore di un bambino affetto da “disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio riconducibile con ragionevole probabilità scientifica alla somministrazione del vaccino MPR”.79 In precedenza, era stato il Tribunale di Busto Arsizio a stabilire un legame tra autismo e vaccinazione anti-polio. (80) La sezione lavoro del Tribunale di Pesaro, con la sentenza 1 luglio 2013, n. 260 ha riconosciuto l’indennizzo, stabilito dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a favore dei genitori di una bambina morta in culla 21 giorni dopo la somministrazione del vaccino. Il CTU nominato dal giudice aveva ritenuto semplicemente “possibile” una correlazione fra vaccinazione e morte della bambina, senza “fornire certezze o probabilità del legame fra i due eventi”, ma nel dispositivo si legge che “il nesso causale fra la vaccinazione e la morte” dovesse essere affermato “in termini di alta probabilità”. (81)
Più attenti alle evidenze scientifiche appaiono gli interventi delle giurisdizioni superiori. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza 13 febbraio 2015, n. 1767, ha ribaltato completamente la decisione del Tribunale di Rimini del 2012, dichiarando che non esiste alcun collegamento causale tra vaccinazione e autismo. Infatti, secondo i neuropsichiatri infantili, l’ipotesi più plausibile è che i disturbi dello spettro autistico abbiano una causa genetica e che le evidenze scientifiche portino a escludere ogni relazione tra vaccini e autismo. (82) Anche la più recente giurisprudenza della Cassazione ha sottolineato come non esistano nella letteratura scientifica prove della ragionevole probabilità di un nesso causale tra vaccini e autismo, rigettando un ricorso avverso un diniego di risarcimento.83 In questo modo, la giurisprudenza nega la validità di uno dei motivi che sono alla base della richiesta di riconoscimento dell’obiezione di coscienza rispetto all’obbligatorietà dei vaccini.
Sulla costituzionalità dell’obbligo vaccinale è intervenuta a più riprese la Corte costituzionale. In tutte viene riaffermata la legittimità dell’obbligo vaccinale come espressione del dovere di solidarietà. Con la sentenza 22 giugno 1990, n. 307 la Corte ha affermato la compatibilità dell’obbligo con l’art. 32 della Costituzione, poiché esso mira a proteggere la salute non solo di chi vi è assoggettato, ma della collettività: “postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri” (n. 2 in diritto). Le vaccinazioni obbligatorie sono, cioè, espressione di quello spirito di solidarietà che è alla base della convivenza democratica e che giustifica il sacrificio dell’autonomia individuale. (84) La solidarietà, che troviamo richiamata dall’art. 2 della Costituzione, è infatti un dovere e presuppone, oltre al rispetto della coscienza individuale, la laicità delle istituzioni pubbliche. (85) In questo senso, un’obiezione di coscienza per motivi religiosi alle vaccinazioni obbligatorie, il cui scopo è anche solidaristico, potrebbe essere considerata contraria al principio di laicità. (86) Con la successiva sentenza 27 marzo 1992, n. 132, la Consulta ribadisce la costituzionalità dell’obbligo, ricorda che la potestà genitoriale trova nell’interesse del figlio “la sua funzione e il suo limite” e che il giudice è legittimato a intervenire se i genitori “venendo meno ai loro obblighi, pregiudicano beni fondamentali del minore, quali la salute e l’istruzione” (considerato in diritto). Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza dei genitori rispetto all’obbligo vaccinale che grava sui loro figli minori, porterebbe a un contrasto tra la libertà di coscienza degli adulti e la tutela della salute dei minori, che non può essere risolto sacrificando quest’ultima. (87) Inoltre, poiché un’eventuale obiezione di coscienza ai vaccini non sarebbe ispirata “da un conflitto tra la libertà di coscienza e l’atto imposto dalla legge”, (88) ma dal diritto a non subire imposizioni in materia di scelte personali, la necessaria prevalenza del best interest dei minori imporrebbe di valutare anche la tutela della salute dei coetanei con i quali i non vaccinati entreranno in contatto. Ciò porta a concludere che esiste un’incompatibilità di tale obiezione di coscienza con le finalità proprie degli ordinamenti democratici. (89) La tutela della coscienza dei genitori non può – e non deve – mai tradursi in un pregiudizio per gli stessi minori. Come afferma la Corte Suprema degli Stati Uniti, nella sentenza Prince v. Massachusetts, “i genitori possono essere liberi di diventare martiri, ma non sono liberi di rendere martiri i loro figli”. (90)
Da ultimo, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 5. Oltre a ricordare che la nuova disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie è stata determinata anche da un’epidemia di morbillo che nel corso del 2017 ha causato 4 morti (n. 3.8 in diritto), la Corte sottolinea la necessità che il legislatore, quando interviene in materie che coinvolgono il diritto alla salute, si faccia guidare dalle “acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica” (n. 8.2.1 in diritto). (91)
5. È configurabile un diritto all’obiezione di coscienza rispetto alle vaccinazioni obbligatorie?
Posto che la giurisprudenza costituzionale italiana non sembra lasciare molto spazio al riconoscimento di un’obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale, sembra utile verificare la posizione della giurisprudenza europea. In via generale, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo è molto cauta nel riconoscere nuove forme di obiezione di coscienza. (92) L’art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo tutela la libertà di coscienza, insieme a quella di pensiero e di religione, ma non fa riferimento esplicito al diritto all’obiezione di coscienza, che invece troviamo nell’art. 10, II co., della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in base al quale tale diritto “è riconosciuto secondo le leggi che ne disciplinano l’esercizio”. Per anni la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è stata cauta nell’interpretazione dell’art. 9, affermando che non si potesse da esso ricavare un generale diritto all’obiezione di coscienza.
La posizione della Corte è mutata con la sentenza della Grand Chambre, Bayatyan et al. v. Armenia del 7 luglio 2011,93 che riguarda un caso di obiezione di coscienza, per motivi religiosi, al servizio militare obbligatorio. (94) In essa si legge che la Convenzione è “uno strumento vivente, che deve essere interpretato alla luce delle condizioni attuali e delle idee che prevalgono al tempo presente negli Stati democratici” (n. 102). Pertanto, il fatto che tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, (all’epoca erano solo quattro i paesi contrari), prevedano nella propria legislazione il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, dimostra che esiste un consenso comune al riconoscimento di essa. Con la sentenza Mushfig Mammadou et aut. c. Azerbaidjan, del 17 ottobre 2019,95 la Corte ha nuovamente affermato che il riconoscimento dell’obiezione di coscienza al servizio militare, sia pure subordinato alla prestazione di un servizio civile sostitutivo, è necessario ai fini della tutela effettiva del diritto di libertà religiosa così come previsto dall’art. 9 della Convenzione. I principi stabiliti dalla Corte in queste due sentenze potrebbero in futuro essere estesi anche ad altre forme di obiezione di coscienza.
La Corte di Strasburgo si è occupata dell’obbligo vaccinale nel solo caso Solomaikhin v. Ukraine del 15 marzo 2012, (96) che riguardava la vicenda di un giovane uomo ucraino, sofferente per una serie di malattie croniche e che nel 1999, durante un ricovero ospedaliero, era stato forzatamente vaccinato contro la difterite, nonostante egli avesse manifestato la sua contrarietà. In seguito a tale vaccinazione la sua situazione clinica era peggiorata, ma la giurisprudenza ucraina ha ritenuto che non fosse stato dimostrato il legame tra vaccinazione e aggravamento delle sue condizioni di salute. Solomaikhin è morto nel 2010 a causa di un infarto; nel frattempo aveva introdotto una causa, chiedendo di accertare l’eventuale contrasto fra la legge ucraina che stabilisce l’obbligo vaccinale, e l’art. 8 della Convenzione europea, che subordina la legittimità di una legge che interferisce nella vita privata e nell’integrità fisica della persona, alla presenza di uno scopo legittimo e della sua necessarietà in una società democratica. Per i giudici di Strasburgo, l’obbligo vaccinale stabilito dalla legge ucraina ha uno scopo legittimo – la tutela della salute – ed è necessario per prevenire epidemie tra la popolazione. (97) La sentenza Solomaikhin non esamina la questione della possibilità di esercitare un’obiezione di coscienza, poiché nel caso di specie la contrarietà era determinata dalle condizioni fisiche del soggetto.
Sull’obiezione di coscienza per motivi religiosi alle vaccinazioni obbligatorie si è pronunciata di recente la Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la decisione Vavricka et al. c. République Tchèque (n. 47621/13) dell’8 aprile 2021. Si tratta di una sentenza particolarmente interessante. La Corte di Strasburgo, nella sua composizione più solenne, ha dovuto decidere su un caso relativo ai vaccini durante la pandemia da Covid-19, nei mesi in cui cominciavano le vaccinazioni e in alcuni Paesi veniva introdotto l’obbligo per determinate categorie di lavoratori. La causa era stata introdotta da alcuni cittadini cechi incorsi in sanzioni (multa e divieto di frequenza della scuola dell’infanzia) per non aver fatto vaccinare i propri figli nel 2013, in un periodo, cioè, nel quale in molti Stati l’obbligo di vaccinazione era stato abbandonato a favore del sistema dei vaccini raccomandati. (98)
La Corte è stata chiamata a stabilire se il rifiuto dell’obbligo vaccinale possa essere considerato un’espressione della libertà di pensiero, coscienza e religione e, in tal caso, se l’ingerenza dello Stato possa essere ritenuta giustificata. In realtà i ricorrenti, pur appellandosi alla libertà di credo e di religione, non hanno indicato nello specifico di quale religione si trattasse, né i motivi per i quali la religione da loro professata fosse contraria ai vaccini, né ovviamente i motivi per cui sottoporre i propri figli alla vaccinazione costituisse una violazione di tale libertà. Nel testo della motivazione, la Corte passa in rassegna la giurisprudenza costituzionale dei Paesi europei che prevedono un obbligo vaccinale, e sottolinea come questo sia stato ritenuto sempre legittimo dal punto di vista costituzionale, perché diretto a tutelare la salute collettiva, e perché previsto da leggi di carattere generale e neutrale. Nessuno Stato europeo ammette l’obiezione di coscienza nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie.
La Corte europea ricorda che ogni Stato ha il dovere di proteggere la salute dei cittadini, difendendo la popolazione da pericolose malattie contagiose, obiettivo che secondo la scienza può essere raggiunto grazie ai vaccini, che la ricerca scientifica considera uno degli interventi di sanità pubblica più efficaci ed economici. Per quanto riguarda la possibilità di considerare le teorie anti-vacciniste in quanto espressione della libertà di credo e di religione, la Corte di Strasburgo ha osservato che, pur avendo le parti invocato la protezione prevista dall’art. 9 della Convenzione, nel loro ricorso non vi era alcuna prova che si trattasse di una richiesta religiosamente ispirata. Si trattava di verificare se l’obbligo vaccinale avesse effettivamente determinato una violazione della loro libertà di pensiero e di coscienza, che nel testo della Convenzione sono protette dalla stessa norma. Riprendendo il precedente Boffa and others v. San Marino della Commissione Europea dei diritti dell’uomo, la Corte ha affermato che l’art. 9 non può essere interpretato come una garanzia assoluta del diritto di comportarsi nella sfera pubblica secondo le proprie convinzioni personali. In particolar modo, le leggi che prevedono l’obbligo vaccinale rispettano il criterio della neutralità, poiché le vaccinazioni obbligatorie sono tali per tutti, indipendentemente dalla fede religiosa professata o dalle convinzioni personali. La Corte conclude perciò escludendo che vi sia stata una violazione dell’art. 9 della Convenzione: “Le opinioni personali contrarie alle vaccinazioni non sono tali da costituire una convinzione o una credenza che abbia sufficiente forza, serietà, coesione e importanza tale da attrarre le garanzie previste dall’articolo 9”. (99) Come ha osservato la Corte costituzionale italiana nell’ordinanza n. 134 del 1988, generalmente, chi si oppone alle vaccinazioni lo fa sulla base di affermazioni di “carattere metagiuridico”, contrapponendo a una legge che mira a tutelare la salute pubblica un “generico e soggettivo convincimento della sua inopportunità”. (100) Tuttavia, anche se la contrarietà ai vaccini fosse giustificata da un’adesione a una particolare fede religiosa, è da ricordare che l’art. 9 della Convenzione europea stabilisce come gli Stati possano limitare per legge l’esercizio del diritto di libertà religiosa per tutelare la salute pubblica, tutela alla base delle leggi che impongono l’obbligo vaccinale.
6. Religioni e vaccini in tempo di pandemia
Durante il viaggio di ritorno dal recente viaggio apostolico in Ungheria e Slovacchia, nel corso della tradizionale conferenza stampa sul volo papale, un giornalista danese ha chiesto a papa Francesco, che ha definito la vaccinazione un atto di amore, (101) come fare per superare le divisioni con coloro che non vogliono vaccinarsi. Il papa ha riconosciuto l’esistenza del problema, rispondendo che con queste persone bisogna “parlare con serenità” per chiarire i loro dubbi e ha aggiunto, con una punta ironica: “Anche nel collegio cardinalizio ci sono alcuni negazionisti e uno di questi, poveretto, è ricoverato con il virus. Mah, ironia della vita…”. (102) Si riferiva a un noto cardinale che, nonostante le chiare parole di papa Francesco e contrariamente alla posizione ufficiale della Chiesa cattolica in materia di vaccinazione contro il Covid- 19, ha affermato che i vaccini sono immorali, perché sviluppati su cellule di feti abortiti e che sono in realtà utilizzati per iniettare di nascosto un microchip sotto la pelle e controllare così tutta la popolazione mondiale. (103)
Fin dalla loro comparsa i vaccini anti Covid-19 hanno infatti suscitato in alcuni gruppi diffidenza e contrarietà, basate su teorie complottistiche, spesso strampalate, talvolta religiosamente motivate. Negli Stati Uniti, all’interno delle categorie soggette all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, si sono registrate richieste di esenzione per motivi religiosi. (104) I motivi sono quelli che abbiamo già esaminato in relazione agli altri vaccini e riguardano l’utilità della vaccinazione in generale, la presenza nella composizione dei preparati vaccinali di sostanze vietate dalla religione di appartenenza, il procedimento di preparazione dei vaccini.
E’ opportuno sottolineare che si tratta di opinioni diffuse tra i fedeli, talvolta supportate da qualche responsabile religioso locale, ma non condivise ufficialmente dalle autorità religiose, che al contrario hanno approvato l’uso dei vaccini e invitato i fedeli a sottoporsi alla vaccinazione, in qualche caso dando l’esempio in prima persona. La cattolica Congregazione per la dottrina della fede, il 21 dicembre 2020, alla vigilia della distribuzione dei vaccini anti Covid-19, ha pubblicato un documento intitolato Note sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-Covid-19. (105)
La questione affrontata è, ancora una volta, quella della liceità dei preparati vaccinali elaborati a partire da linee cellulari provenienti da feti abortiti, sulla quale come abbiamo visto si è già pronunciata la Pontificia accademia per la vita. La dottrina cattolica ribadisce quanto già stabilito in passato, ovvero che se non sono disponibili vaccini eticamente accettabili è lecito utilizzare anche quelli prodotti utilizzando cellule provenienti da feti: la moralità della vaccinazione contro il Covid-19 “dipende non soltanto dal dovere di tutela della propria salute, ma anche da quello del per- seguimento del bene comune” (n. 5). Con questa Nota, dunque, la Chiesa cattolica elimina ogni dubbio in ordine alla liceità dei vaccini anti-Covid, anche se, fin dal gennaio 2021, le parole di papa Francesco sono sempre state chiare: “Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri”.106 Nel messaggio Urbi et Orbi del Natale 2020, il papa ha paragonato la scoperta dei vaccini anti-Covid a una “luce di speranza” che si accende nel buio della pandemia, chiedendo che questa luce sia a disposizione di tutto il mondo: “Vaccini per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni del Pianeta”. (107)
Il 23 luglio 2021, con un messaggio sul social network “Twitter”, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che i vaccini anti-Covid sono halal per la legge islamica, dato che non contengono derivati del maiale. (108) Nel febbraio 2021, il Medical Fiqh Symposium ha infatti esaminato le questioni relative alla liceità dei vaccini secondo la dottrina e i principi islamici, elaborando un documento dal titolo “Sharia Rulings regarding the Use of Covid-19 Vaccines, the Purchase of these Vaccines and the Financing of their Distribution with Zakat Funds”. (109) Viene innanzitutto esaminata la composizione chimica dei diversi vaccini anti-Covid, verificando che non sono presenti né maiale, né prodotti di origine umana; inoltre, il processo di trasformazione delle sostanze in essi contenute è ritenuto conforme alle regole sciaraitiche che riguardano la metamorfosi secondo la giurisprudenza islamica. Per questi motivi l’utilizzo dei vaccini anti-Covid-19 è lecito in base alla sharia, anzi, è da considerarsi obbligatorio se dichiarato tale dalle leggi dei singoli Stati, e i fedeli musulmani sono invitati a obbedire alle regole poste in tal senso dai governi, poiché si tratta di norme che intendono proteggere la vita umana, che è uno degli scopi anche della legge islamica. Il punto 3 di questo documento esamina la possibilità di utilizzare i fondi provenienti dalla zakat per acquistare e distribuire i vaccini anti-Covid: si afferma che tale uso è lecito, poiché ha come obiettivo quello di sradicare una malattia che costituisce un pericolo per tutta l’umanità, purché non vengano destinati a questo scopo tutti i fondi derivanti dalla zakat. (110) Il testo si conclude con un invito a tutti i governi a collaborare nella battaglia contro la Covid-19, a considerare i vaccini un problema umanitario e quindi a favorirne la distribuzione, sollecitando gli studiosi islamici, gli imam, le guide della preghiera, a vigilare sulle notizie false e sulle “fatwe irregolari” che generano confusione circa la legittimità di questi vaccini. Qualche tempo dopo, alla vigilia del mese di Ramadan, l’ Al-Azhar Fatwa Center ha diffuso una fatwa (111) con la quale si stabilisce che la vaccinazione non interrompe il digiuno obbligatorio: il vaccino, che agisce iniettando parte del codice genetico del virus per stimolare il sistema immunitario di chi lo riceve, non è da considerarsi né un cibo né una bevanda e perciò non costituisce una violazione del digiuno. (112) Anche il consiglio degli ulema indonesiano ha dichiarato che la vaccinazione non interrompe il digiuno e ha invitato a proseguirla; (113) lo stesso hanno fatto il Council of european muslims (114) e il Presidente delle due sacre moschee in Arabia Saudita. (115)
Le autorità religiose ebraiche appaiono assolutamente favorevoli alla vaccinazione anti-Covid-19. Sul sito della Rabbinical Assembly, associazione sorta negli USA agli inizi del ‘900, una finestra è dedicata al Covid-19, con indicazioni sull’opportunità di seguire le precauzioni igieniche prescritte per prevenire il contagio, e alcune riflessioni sulle questioni giuridiche ed etiche poste dai vaccini. L’obbligo vaccinale viene ritenuto conforme alla Torah, in quanto espressione del comando di preservare se stessi e non danneggiare gli altri. (116) Lo Stato di Israele, non appena i vaccini sono stati disponibili, ha iniziato una massiccia campagna di immunizzazione della popolazione, supportato dalle più importanti personali religiose del Paese, che considerano i vaccini conformi alla halakhah. (117) In realtà, di fronte alla pandemia da coronavirus, tutte le religioni mondiali appaiono concordi nel raccomandare la vaccinazione e preoccupate di smentire le false notizie sui vaccini. Tuttavia, negli Stati Uniti si sono verificati numerosi tentativi di rifiuto di sottoporsi al vaccino anti-Covid- 19, invocanti un’esenzione per motivi religiosi, richieste in genere respinte dalle autorità giudiziarie. Le norme che impongono l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per alcune categorie di lavoratori non prevedono la possibilità di sottrarvisi se non per certificate ragioni mediche, e laddove tali norme siano state impugnate, le Corti ne hanno confermato la legittimità, poiché si tratta di leggi neutrali e generalmente applicabili, dunque non discriminatorie. (118)
7. Il contributo delle religioni alla campagna vaccinale anti Covid-19
Il 27 aprile 2021 una coalizione di 145 leaders religiosi, tra i quali il segretario della Federazione luterana mondiale, l’ex arcivescovo di Canterbury e il Presidente del consiglio delle chiese degli USA, esponenti dell’ebraismo, dell’islam e del buddismo, hanno sottoscritto un appello affinché si aumenti la produzione dei vaccini anti-Covid e vengano distribuiti all’intera popolazione mondiale.119 Nella lettera si afferma che soltanto se tutti avranno la possibilità di accedere alla vaccinazione saremo al sicuro dal virus, ma questo risultato si potrà raggiungere dichiarando i vaccini anti Covid-19 un bene comune: “We need a People’s Vaccine, not a profit vaccine”. Secondo questo documento, la vera questione morale non è quella relativa alla composizione dei vaccini, quanto alla loro distribuzione, che esclude le nazioni povere. Il tema era nelle preoccupazioni dei responsabili religiosi già a dicembre 2020, quando i vaccini anti Covid-19 stavano per essere autorizzati. Il Consiglio ecumenico delle chiese e il Congresso ebraico mondiale, hanno pubblicato il 22 dicembre 2020 una dichiarazione congiunta sulle questioni etiche legate alla distribuzione dei vaccini contro il Covid-19, definiti la luce in fondo al tunnel costituito dalla pandemia. (120) La carenza di vaccini a disposizione dei Paesi poveri viene indicata come un problema etico, che pesa sul superamento dell’emergenza: senza un’equa distribuzione, il mondo non potrà uscire dalla pandemia: “Si tratta di una questione morale che richiede intervento e azione da parte dei leader religiosi”. La radice di questo impegno viene indicata nelle Sacre Scritture e in alcuni principi condivisi dalle due fedi religiose, quali l’equità e la non discriminazione, il diritto alla salute come diritto umano fondamentale, la tutela della vita. Si chiede inoltre ai responsabili religiosi di impegnarsi per diffondere una corretta informazione sui vaccini, confutando le tesi infondate dal punto di vista scientifico e le idee complottistiche; queste ultime sono talvolta basate sulla propaganda antisemita e in quanto tali devono essere de- nunciate. I leader religiosi potrebbero infine considerare l’opportunità di ricevere il vaccino in presenza dei media, eventualmente in compagnia gli uni degli altri, come esempio di solidarietà e collaborazione interreligiosa, se tale esempio può servire a vincere le paure dei fedeli e a contrastare la reticenza vaccinale all’interno delle rispettive comunità. L’eventualità che alcuni governi decidano di introdurre un obbligo vaccinale viene definita una misura draconiana giustificata dal contesto emergenziale. Il documento individua dunque alcune questioni importanti: il ruolo dei leader religiosi nel diffondere una cultura della vaccinazione, l’importanza di una distribuzione dei vaccini che non escluda i Paesi poveri o le fasce emarginate della popolazione in quelli ricchi, la legittimità dell’obbligo vaccinale, la lotta alla malattia da coronavirus come terreno di impegno per il dialogo interreligioso.
Fin dall’inizio della campagna vaccinale alcuni leader religiosi hanno reso pubblica la loro decisione di vaccinarsi. Fonti vaticane hanno diffuso la notizia che nel mese di febbraio 2021 papa Francesco ha ricevuto il vaccino contro il Covid- 19, insieme al papa emerito Benedetto XVI; nei mesi successivi, il papa ha più volte invitato i fedeli a vaccinarsi, compiendo quello che ha definito un “atto d’amore”. (121) Il Dalai Lama si è fatto riprendere dalle telecamere durante la vaccinazione e ha approfittato dell’occasione per rivolgere un appello ai fedeli, affinché seguissero il suo esempio. (122)
Gli appelli a favore di un’equa distribuzione dei vaccini si sono ripetuti in più occasioni. Alla vigilia della riunione del G7, tenutasi in Gran Bretagna nel mese di giugno 2021, alcuni responsabili delle religioni mondiali hanno scritto al premier britannico e agli altri primi ministri, sollecitando un intervento dei Paesi ricchi a favore dell’equità nelle vaccinazioni anti Covid-19. (123)
Interventi delle religioni a favore della vaccinazione si sono avuti anche a livello di singoli Stati o aree geografiche. Il quotidiano francese Le Figaro, ha pubblicato il 22 luglio 2021una lettera sottoscritta dal rabbino capo di Francia, dal presidente della Federazione protestante e dal presidente del Consiglio francese del culto musulmano, con la quale si invitava la popolazione a farsi vaccinare, si provava a convincere i dubbiosi e si condannavano le manifestazioni dei no-vax che avevano paragonato il certificato vaccinale alla stella gialla imposta agli ebrei dal regime nazista. Interessante è, in questa lettera, il richiamo alla Fraternité, che anche di fronte alla pandemia costituisce un pilastro fondamentale della società democratica: “Farsi vaccinare è proteggere sé stessi e gli altri. Essere vaccinati vuol dire essere guardiano del proprio fratello. Essere vaccinati per essere finalmente liberi”. (124) La Fraternité, come principio religioso e laico allo stesso tempo, è stata al centro della riflessione delle comunità religiose anche durante i mesi del lockdown e indicata agli Stati come risposta globale a una minaccia globale. (125)
Accanto agli appelli a una distribuzione equa dei vaccini, che raggiunga chi potrebbe rimanere escluso, alcune confessioni religiose sono intervenute direttamente, creando ambulatori per la vaccinazione anti-Covid. A marzo 2020, durante il periodo della quaresima cattolica, papa Francesco, attraverso l’elemosineria apostolica, ha acquistato 1200 vaccini da destinare ai senza fissa dimora e agli stranieri irregolari, che altrimenti non avrebbero potuto ricevere il vaccino. (126) Negli Stati Uniti, diverse chiese evangeliche si sono trasformate temporaneamente in ambulatori per la vaccinazione, soprattutto a favore della popolazione di colore e delle persone che nutrono poca fiducia nei confronti delle autorità sanitarie pubbliche ma si fidano delle chiese. (127) Il movimento Faiths4vaccines raccoglie esponenti cristiani, ebrei e musulmani che collaborano per sostenere la campagna di vaccinazione, anche sensibilizzando i responsabili dei luoghi di culto affinché aiutino nella distribuzione dei vaccini, contribuendo a realizzare l’equità nelle vaccinazioni.128 A Roma il 6 luglio 2021 è stato inaugurato dalla Asl Roma1 e, dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid, un hub vaccinale destinato alle persone socialmente fragili e senza fissa dimora presso una struttura della comunità di Sant’Egidio, raggiungendo così chi, per difficoltà oggettive o personali non sarebbe riuscito a prenotare la vaccinazione attraverso i canali ordinari. (129)
Pur rimanendo alcune voci contrarie ai vaccini anti-Covid-19, per esempio fra i cattolici tradizionalisti o gli ultraortodossi ebrei, le confessioni religiose si sono dunque coralmente espresse a favore della vaccinazione, aiutando i governi nel diffondere una corretta informazione ai fedeli e mettendo in molti casi a disposizione i luoghi di culto per effettuare le vaccinazioni. Si è realizzata una collaborazione fra governi e autorità religiose che è sempre importante, ma nell’emergenza pandemica si è dimostrata fondamentale. (130)
Maria Luisa Lo Giacco – Professoressa associata di Diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Giurisprudenza.
NOTE
1 C. CARDIA, Tra il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge, in Stato, Chiese e pluralismo confes- sionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2009, p. 3.
2 S. RODOTà, Problemi dell’obiezione di coscienza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, n. 1, p. 59.
3 Cfr. F. LATTUNEDDU, Il processo autopoietico dell’obiezione di coscienza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2015, n. 3, p. 877; V. TURCHI, Nuove forme di obiezione di coscienza, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2010, p. 2.
4 Cfr. P. CONSORTI, “Obiezione di coscienza” al servizio militare, obiezione fiscale e alle vaccinazioni obbligatorie nella più recente giurisprudenza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, n. 3, p. 651. 5 Cfr. G. TRIPODI, Il rifiuto delle vaccinazioni: mito e realtà nei movimenti antivaccinali, in Rivista Gaslini, 2005, n. 3, p. 74.
6 M. BONATI, L’obbedienza non è (più) una virtù, in Ricerca & Pratica, 2017, n. 33, p. 99.
7 G. TRIPODI, Il rifiuto delle vaccinazioni: mito e realtà nei movimenti antivaccinali, cit., p. 74 http://www.lib- erascuola-rudolfsteiner.it/2017/12/30/salutogenesi-le-fonti-della-salute-fisica-psichica-e-spirituale/
8 http://www.segnidalcielo.it/vaccini-contro-levoluzione-spirituale-la-profezia-di-rudolf-steiner/
9 https://www.libriomeopatia.it/articoli/opinioni_omeopatiche.php
11 Il Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità (https://www.vaccinivogliamoverita.it/). Nello statuto si legge come finalità del movimento politico quella di “perseguire l’obiettivo dello stare bene … a partire dalla realizzazione del proprio sé all’interno di una società solidale ed equa”.
12 Cfr. P.L. LOPALCO, Vaccinazioni. Frodi, fedi ed evidenze scientifiche, articolo sul sito Salute Internazionale (http://www.saluteinternazionale.info/2012/10/vaccinazioni-frodi-fedi-ed-evidenze-scientifiche/), 22 ottobre 2012, pp. 1-3.
13 Cfr. il sito del CESNUR, http://www.cesnur.com/gruppi-teosofici-e-post-teosofici/la-societa-antroposofica/ 14 Anche su questo gruppo religioso cfr. il sito del CESNUR, http://www.cesnur.com/la-corrente-metafisica- e-i-movimenti-cristiani-di-guarigione/la-christian-science
15 https://scienzacristianadotnet.wordpress.com/domande-e-risposte/
16 https://www.christianscience.com/press-room
17 https://scienzacristianadotnet.wordpress.com/domande-e-risposte/
18 http://www.labiolca.it/rubriche/vaccini-e-salute/ccosa-dicono-la-chiesa-cattolica-lislam-il-giudaismo-e-i- testimoni-di-geova/
19 Cfr. J.D. GRABENSTEIN, What the World’s religions teach, applied to vaccines and immune globulines, in Vaccine, 31 (2013), n. 16, pp. 2011-2013.
20 Il giainismo è una religione dal sub-continente indiano considerata eterodossa dall’induismo, con il quale però condivide alcuni aspetti, come per esempio la nonviolenza, che si ripercuote anche sulle regole alimentari. Cfr. A. FUCCILLO, Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari, Giappichelli, Torino, 2015, pp.
82-93; A. PELISSERO, Le regole alimentari nella tradizione induista, in A.G. CHIZZONITI (a cura di), Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Libellula, Tricase (LE), 2015, pp. 185-201. In generale sull’induismo, con riferimenti anche al giainismo, cfr. H.P. GLENN, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 455-499.
21 Sulle regole religiose alimentari nell’ebraismo cfr. S. DAZZETTI, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, in A.G. CHIZZONITI (a cura di), Cibo e religione: Diritto e diritti, Libellula, Tricase (LE), 2010, pp. 87-109. Sulle regole islamiche in materia di alimentazione cfr. L. ASCANIO, Le regole alimentari nel diritto musulmano, in A.G. CHIZZONITI (a cura di), Cibo e religione, cit., pp. 63-84.
22 Cfr. J.D. GRABENSTEIN, What the World’s religions teach, applied to vaccines and immune globulines, cit., p. 2015.
23 Cfr. Il sito dell’organizzazione, creata su iniziativa della Federazione delle Organizzazioni Islamiche in Europa, all’indirizzo https://www.e-cfr.org/.
24 Cfr. A.I. PADELA, S.W. FURBER, M.A. KHOLWADIA, E. MOOSA, Dire Necessity and Transformation: Entry Points for Modern Science in Islamic Bioethical Assessment of Porcine Products in Vaccines, in Bioethics, 2014, pp. 1-8 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bioe.12016). La regola legale dell’istihala è ri- portata anche in un parere del Dar Al-Ifta Al-Missriyyah, istituto legato al governo egiziano e centro per lo studio dell’islam e del diritto islamico: in https://www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=9396. 25 Cfr. J.D. GRABENSTEIN, What the World’s religions teach, applied to vaccines and immune globulines, cit., pp. 2016-2018.
26 In Nigeria, Afghanistan, Pakistan si sono verificati casi di attacchi armati contro ambulatori che praticavano le vaccinazioni. A Quetta, nel gennaio 2016 un terrorista ha compiuto un attentato in un centro di vaccinazione antipolio, provocando 15 morti. Nel settembre del 2015 era stato colpito un centro per le vaccinazioni a Peshawar ed erano state uccise almeno sei persone.
27 Il testo di questo documento si può reperire all’indirizzo internet: http://www.mednat.org/vaccini/pro- duzione_vaccini-da-cellule_feti_umani_abortiti.pdf.
28 Nota circa l’uso dei vaccini, 31 luglio 2017, pubblicata in http://www.academyforlife.va/content/ pav/it/the-academy/activity-academy/note-vaccini.pdf
29 Gli Amish, oltre a non vaccinarli, non fanno frequentare le scuole pubbliche ai propri figli, poiché ritengono che la legge istitutiva dell’obbligo scolastico sia contraria alla loro fede: cfr., su questo, la sentenza della Corte Suprema U.S.A. Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972).
30 Casi di rifiuto delle cure mediche per i propri bambini da parte di genitori appartenenti a questa congregazione sono riportati da P.A. OFFIT, Bad Faith, in R. FRETWELL WILSON (ed.), The Contested Place of Religion in Family Law, Cambridge University Press, Cambridge – New York, 2018, pp. 285-307. L’A. riporta anche l’episodio di un’epidemia di morbillo scoppiata a Philadelphia nel 1990, che determinò la morte di alcuni bambini, figli di fedeli di tale gruppo religioso, che non erano stati vaccinati e ai quali i genitori avevano anche negato il ricorso alle cure mediche, una volta che avevano contratto la malattia (pp. 287-293).
31 Cfr. J.D. GRABENSTEIN, What the World’s religions teach, applied to vaccines and immune globulines, cit., pp. 2015-2016.
32 Cfr. M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2017, 2, p. 463.
33 Cfr. A. NOVAK, The Religious and Philosophical Exemptions to State–Compelled Vaccination: Constitutional and Other Challenges, in University of Pennsylvania Journal of International Law, 7 (2005), pp. 1101-1117. 34 Cfr. D. RUBINSTEIN REISS, Thou Shalt Not Take the Name of the Lord Thy God in Vain : Use and Abuse of Religious Exemptions from School Immunization Requirements, in Hastings Law Journal, 65 (2014), pp. 1567- 1568 e pp. 1586-1588.
35 Cfr. Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S., 11 (1905); Zucht v. King, 260 U.S., 174 (1922). Un breve commento alle due sentenze in H. LU, Giving Families their Best Shot: A Law- Medecine Perspective on the Right to Religious Exemptions from Mandatory Vaccination, in Case Western Reserve Law Review, 63 (2013), pp. 875-877.
36 Prince v. Massachusetts, 321 U.S., 158 (1944). Il caso riguardava un bambino di nove anni che la nonna, testimone di Geova, mandava in giro a vendere opuscoli religiosi. La Corte Suprema parte dal caso specifico per stabilire un principio generale, ovvero che la tutela della libertà religiosa dei genitori o di coloro che esercitano la potestà su un minore non può mai prevalere sulla necessaria tutela del best interest del minore stesso.
37 Prince v. Massachusetts, 321 U.S., 166-167 (1944).
38 Cfr. E. CARA, County Bans Unvaccinated Minors From Entering Public Spaces, a First in the U.S., in Giz- modo, March 27, 2019, in https://www.gizmodo.com.au/2019/03/county-bans-unvaccinated-minors- banned-from-entering-public-spaces-a-first-in-the-us/ (consultato il 15/5/2019); M. GOLD – T. PAGER, New York Suburb Declares Measles Emergency, Barring Unvaccinated Children from Public, in The New York Times, March 26, 2019, https://www.nytimes.com/2019/03/26/nyregion/measles-outbreak- rockland-county.html (consultato il 15/5/2019).
39 In https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/19-01%20State%20of%20Emer- gency.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (consultato il 15/05/2019).
40 Statement on Vaccinations from the OU and Rabbinical Council of America, November 14, 2018, in https://www.ou.org/news/statement-vaccinations-ou-rabbinical-council-america/ (consultato il 15/5/2019). 41 Cfr. M. EHRENKRANZ, Scientology’s Flagship Boat Has Been Quarantined After A Confirmed Case Of The Measles, in Gizmodo, May 3, 2019, in https://www.gizmodo.com.au/2019/05/scientologys-flagship- boat-has-been-quarantined-after-a-confirmed-case-of-the-measles/ (consultato il 15/5/2019).
42 Cfr. E. CHEMERINSKY, M. GOODWIN, Religion Is Not a Basis for Harming Others: Review Essay of Paul A. Offit’s Bad Faith: When Religious Belief Undermines Modern Medicine, in The Georgetown Law Journal, 104 (2016), p. 1122; A. NOVAK, The Religious and Philosophical Exemptions to State-Compelled Vaccina- tion, cit., pp. 1115-1120. Cfr., inoltre, M.A. HAMILTON, Let’s Restore the Public Good to a Place of Honor and End Vaccination Exemptions Other Than Those Absolutely Necessary, in Verdict – Legal Analysis and Commentary from Justia, 26 Agosto 2019, pubblicato sul sito https://verdict.justia.com/2019/08/26/lets- restore-the-public-good-to-a-place-of-honor-and-end-vaccination-exemptions-other-than-those-absolutely-necessary (consultato il 7/2/2020).
43 Cfr. L.E. LEFEVER, Religious Exemptions from School Immunization: A Sincere Belief or a Legal Loophole, in Penn State Law Review, 110 (2006), pp. 1047-1048 e 1062-1063.
44 Cfr. L. FRIEDMAN ROSS, T.J. ASPINWALL, Religious Exemptions to the Immunization Statutes: Balancing Public Health and Religious Freedom, in The Journal of Law, Medicine & Ethics, 25 (1997), pp. 202-204.
45 Cfr. M.A. HAMILTON, The Vaccine for Pollyanna Attitudes Toward Public Health and Religious Beliefs: Religious Exemptions for Vaccinations and Medical Neglect Need to Be Repealed Now and the Federal Government (and the Insurance Industry) Need to Incentivize the States to Do So, in Verdict – Legal Analysis and Commentary from Justia, 12 Febbraio 2015, pp. 5-6, pubblicato sul sito https://verdict.justia.com/2015/02/12/vac- cine-pollyanna-attitudes-toward-public-health-religious-beliefs (consultato il 7/2/2020). Cfr., inoltre, M. A. HAMILTON, Children Have a Right to Live and Be Vaccinated, and Two Legal Reforms Are Needed, in Verdict – Legal Analysis and Commentary from Justia, 28 aprile 2019, in https://verdict.justia.com/2019/04/28/ children-have-a-right-to-live-and-be-vaccinated-and-two-legal-reforms-are-needed (consultato il 7/2/2020).
46 Cfr .M. CABURAL SUMMERS, New York State Legislature Passes Bill Ending Religious Exemptions to Vaccina- tions, June 13, 2019, in https://usaherald.com/new-york-state-legislature-passes-bill-ending-religious- exemptions-vaccinations/ (consultato il 22/07/2019).
47 Il testo della legge in https://nyassembly.gov/leg/?default_fld=&leg_video=&bn=A02371&term=2019& Summary=Y&Actions=Y&Text=Y (consultato il 22/07/2019).
48 Nello stato di Washington la legge n. 1638 del 3 maggio 2019, in https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1638&Initiative=false&Year=2019 (consultato il 7/2/2020), nel Maine, la legge n. 586 del 12 febbraio 2019, in https://legislature.maine.gov/bills/dis- play_ps.asp?PID=1456&snum=129&paper=HP0586. (consultato il 7/2/2020).
49 Cfr., per un breve commento a questa legge, D. RUBINSTEIN REISS, Vaccines, School Mandates, and Cali- fornia’s Right to Education, in UCLA Law Review Discourse, 98 (2015), pp. 100-108. Il testo del provvedi- mento è pubblicato sul sito https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB277 (consultato il 4/2/2020). Nel 2016 la legge è stata impugnata, ma la Corte Distrettuale della California, con la sentenza Whitlow v. California, 203 F.Supp.3d, 1079 (2016), ha stabilito che l’esclusione da scuola dei bambini non vaccinati è una misura proporzionata all’interesse statuale tutelato, ovvero prevenire le epidemie e tutelare la salute degli altri bambini e della popolazione in generale. I doveri di solidarietà prevalgono sulla libertà individuale. Cfr., M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà, cit., pp. 465-467.
50 Brown v. Stone, 378 So. 2d, 218 (Miss. 1979).
51 Una scheda aggiornata dei provvedimenti legislativi in materia di obbligo vaccinale ed esenzioni nei singoli stati è pubblicata sul sito della National Conference of State Legislature, dove è possibile consultare anche tutti i testi di legge: https://www.ncsl.org/research/health/school-immunization-exemption-state- laws.aspx (consultato il 7/2/2020).
52 Il Religious Freedom Restoration Act è stato promulgato nel 1993 dal Congresso degli Stati Uniti allo scopo di tutelare meglio la libertà religiosa individuale. Esso prevede che, in caso di leggi che incidono sull’esercizio del diritto di libertà religiosa, il giudice debba applicare al caso concreto lo strict scrutinity test, ovvero un test che permette di verificare se quella limitazione sia in effetti strettamente necessaria per garantire un superiore interesse pubblico. Il test è stato elaborato dalla giurisprudenza della Corte Suprema a partire dagli Anni ‘60. Per un commento al Religious Freedom Restoration Act, cfr. M.L. LO GIACCO, La tutela della libertà religiosa negli U.S.A. Il Religious Freedom Restoration Act, in R. COPPOLA – L. Troccoli (a cura di), Minoranze, laicità, fattore religioso. Studi di diritto internazionale e di diritto ecclesiastico comparato, Cacucci, Bari, 1997, pp. 245-264.
53 Cfr. R. BUCCHIERI, Religious Freedom versus Public Health: the Necessity of Compulsory Vaccination for Schoolchildren, in Boston University Public Interest Law Journal, 265 (2016), pp. 266-267; R.D. SILVERMAN, No More Kidding Around: Restructuring Non–Medical Childhood Immunization Exemptions to Ensure Public Health Protection, in Annals of Health Law, 12 (2003), n. 2, p. 283.
54 Cfr. S. CLARKE, A. GIUBILINI, M.J. WALKER, Conscientious Objection to Vaccination, in Bioethics, 31 (2017), n. 3, pp. 155-161.
55 Cfr. R. BARKER, No Jab – No Pay, No Jab – No Play, No Exceptions: The Removal of Conscientious and Religious Exemptions from Australia’s Childhood Vaccination Policies, in Quaderni di Diritto e Politica Eccle- siastica, 2015, n. 2, pp. 515-518.
56 Cfr. M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e do- veri di solidarietà, cit., pp. 459-461.
57 Cfr. M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà, cit., pp. 460-463.
58 Cfr. M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà, cit., pp. 467-468.
59 Le sentenze della Corte costituzionale della Repubblica Ceca, sono citate. in M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà, cit., pp. 470- 471.
60 Sentenze citate in S. PENASA, Obblighi vaccinali: un itinerario nella giurisprudenza costituzionale comparata, in Quaderni Costituzionali, 2018, n. 1, pp. 54 e 69.
61 Cfr. Epidemia di morbillo in Madagascar, oltre 1200 morti, in La Stampa, 14 aprile 2019, in https://www.lastampa.it/esteri/2019/04/14/news/epidemia-di-morbillo-in-madagascar-oltre-1200-morti- 1.33695171 (consultato il 23/07/2019).
62 Cfr. A. VIGNE, Epidemia di morbillo in Madagascar, oltre 1200 morti, in il Giornale.it, 14 aprile 2019, in http://www.ilgiornale.it/news/mondo/epidemia-morbillo-madagascar-oltre-1200-morti-1679287.html (consultato il 23/07/2019).
63 Cfr. K. RICCARDI, Isole Samoa, epidemia morbillo: bandiere rosse per segnalare i non vaccinati. Iniziata im- munizzazione di massa, in Repubblica.it, 5 dicembre 2019 (https://www.repubblica.it/es- teri/2019/12/05/news/isole_samoa_polinesia_emergenza_morbillo_bandiere_rosse-242635936/). 64 La notizia è riportata in https://www.unicef.it/doc/9534/congo-il-morbillo-sta-mietendo-vittime-tra-i- bambini-pi-di-5000-sono-morti-dallinizio-dellanno.htm (consultato il 7/2/2020).
65 La giurisprudenza costituzionale colombiana è citata da S. PENASA, Obblighi vaccinali: un itinerario nella giurisprudenza costituzionale comparata, cit., pp. 53-54.
66 è di questo avviso anche S. PENASA, Obblighi vaccinali: un itinerario nella giurisprudenza costituzionale comparata, cit., p. 60.
67 http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0007/255679/WHO_EVAP_UK_v30_WEBx.pdf
68 Cfr. p. 5 del documento.
69 http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/ObbligoVaccinale.asp
70 http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/pdf/TESTO_Commissione_definitivo.pdf
71 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg
72 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/5/17G00132/sg
73 Cfr. F. ZUOLO, L’obiezione di coscienza alle vaccinazioni obbligatorie: un profilo legislativo e concettuale, Relazione al Forum sul BioDiritto, Trento 28-29 maggio 2008, p. 6, in http://www.medicinenaturali.net/vac- cini/Zuolo.pdf
74 Sul processo legislativo che ha portato alla promulgazione della legge n. 119 del 2017 cfr. D. CODUTI, La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di stato e forma di governo, in Rivista AIC, n. 3/2018, pp. 605-638 (www.rivistaaic.it).
75 Cfr.G. MANFREDI, Vaccinazioni obbligatorie e precauzione, in Giurisprudenza Italiana, giugno 2017, p. 1421.
76 F. PIZZOLATO, Mutazioni del potere economico e nuove immagini della libertà, in Costituzionalismo.it, 2017, fasc. 3, p. 2.
77 Cfr. A.M. LORUSSO, Postverità, Roma-Bari, Laterza, 2018.
78 Cfr. C. MAGNANI, I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della collettività e scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018, in Forum di Quaderni Costituzionali, 12 aprile 2018, p. 1 (http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/).
79 La sentenza è pubblicata nel sito di un’organizzazione contraria ai vaccini: http://www.comilva.org/wp- content/uploads/2014/09/Sentenza_TdL_Rimini_marzo2012.pdf. In merito a questa vicenda, S. TAFURI, D. MARTINELLI, R. PRATO, C. GERMINARIO, Obbligo vaccinale e diritto alla salute: il valore della giurisprudenza nella pratica di sanità pubblica italiana, in Annali di igiene: medicina preventiva e di comunità, 2012, n. 24, p. 196, osservano che il Ministero della Salute non si era costituito in giudizio e che il perito nominato dal giudice era un noto antivaccinista.
80 Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 2 dicembre 2009, n. 413, in http://www.comilva.org/wp- content/uploads/2014/09/20091202_Trib_BA_SL_413-09.pdf.
81 Anche il testo di questa sentenza si può leggere sul sito: http://www.comilva.org/wp-content/uploads/2014/08/TdL_Pesaro_260-13_20130701.pdf.
82 L’idea che l’autismo sia provocato dai vaccini è stata avanzata da Andrew Wakefield in uno studio pub- blicato sulla rivista The Lancet nel 1998. Qualche anno dopo, dimostrata l’inattendibilità della ricerca, la rivista ritirò la pubblicazione e Wakefield fu radiato dall’ordine dei medici britannico.
83 Corte di Cassazione, sez. VI civ., ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24959.
84 Cfr. F. MINNI, A. MORRONE, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista AIC, n. 3/2013, pp. 3-6 (www.rivistaaic.it). Cfr. inoltre, più in generale, M. CARTABIA, La giurispru- denza costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, in Quaderni costituzio– nali, 2012, 2, pp. 455-479.
85 Cfr. L. CARLASSARE, Solidarietà: un progetto politico, in Costituzionalismo.it, n. 1/2016, pp. 46-52.
86 Cfr. P. CONSORTI, Diritto e religione, II ed., Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 143.
87 Cfr. L. PRINCIPATO, Obbligo di vaccinazione, “potestà” genitoriale e tutela del minore, in Giurisprudenza Costituzionale, 2017, 6, p. 3139. In generale cfr. M.L. LO GIACCO, Il superiore interesse del bambino come limite alla libertà religiosa dei genitori, in Giurisprudenza Italiana, 2019, pp. 782-786; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Responsabilità genitoriale e libertà religiosa, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2012, 4, pp. 1712-1715.
88 A. SPERTI, Obiezioni di coscienza e timori di complicità, in Federalismi.it, n. 20/2017 (25 ottobre 2017), pp. 7-8.
89 Sul best interest dei minori, cfr., di recente, E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2016.
90 Prince v. Massachusetts, 321 U.S., 170 (1944). Per un commento cfr. T. J. ASPINWALL, Religious Exemptions to Childhood Immunization Statutes: Reaching for a More Optimal Balance Between Religious Freedom and Public Health, in Loyola University Chicago Law Journal, 29 (1997), pp. 118-125.
91 Sulla sentenza n. 5/2018 cfr. G. PASCUZZI, Vaccini: quale strategia, in Foro Italiano, 2018, I, pp. 737- 741; U. ADAMO, Materia “non democratica” e ragionevolezza della legge, in Consulta online, 2018, I, pp. 296-317; A. IANNUZZI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in Consulta online, 2018, I, pp. 87-96; L. PEDULLà, Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.), in www.forumcostituzionale.it, 11/9/2018.
92 Cfr. A. MADERA, Nuove forme di obiezione di coscienza fra oneri a carico della libertà religiosa e third- party burdens. Un’analisi comparativa della giurisprudenza della Corte Suprema U.S.A. e della Corte di Strasburgo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 16/2017, p. 30.
93 E.C.H.R., Grand Chamber, Bayatyan et al. v. Armenia, 7 july 2011 (n. 23459/03) in https://hudoc.echr. coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-105611%22]}.
94 Su questa sentenza, che afferma un diritto all’obiezione di coscienza, cfr. N. HERVIEU, Liberté de religion (Art. 9 CEDH): Reconnaissance conventionnelle du droit à l’objection de conscience, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2011.
95 E.C.H.R., Mushfig Mammadou et autres c. Azerbaidjan, 17 octobre 2019 (n. 14604/08, diventata definitiva il 17 gennaio 20209).
96 E.C.H.R., Solomaikhin v. Ukraine, dec. 24429/03.
97 Per un breve commento alla sentenza cfr. S. SCALA, Le vaccinazioni nell’Unione Europea tra la tutela del diritto alla salute e libertà di coscienza, in Diritto & Religioni, 2015, 2, pp. 308-312.
98 Per un commento alla sentenza si rinvia a M.L. LO GIACCO, Vaccini obbligatori e obiezione di coscienza dei genitori. (La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Vav[gi[gka ed altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021), in Osservatorio Costituzionale, n. 3/2021, pp. 272-286.
99 N. 335 della motivazione.
100 Questa decisione della Corte Costituzionale è ricordata anche da D. PARIS, L’obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Passigli editori, Bagno a Ripoli (FI), 2011, p. 133. Lo stesso Autore afferma, però, che di un riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai vaccini obbligatori “si può ragionare purché si sia di fronte a un profondo convincimento interiore contrario alle vaccinazioni in sé” (p. 135).
101 Espressione utilizzata da papa Francesco in un videomessaggio sulla campagna di vaccinazione contro la Covid-19, 18 agosto 2021, riportata da Avvenire.it https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa- vaccinarsi-e-un-atto-d-amore (consultato il 6 ottobre 2021).
102 Cfr. Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno da Bratislava, 15 settembre 2021, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/september/documents/20210915- bratislava-volo-ritorno.html (consultato il 28 settembre 2021).
103 Si tratta del card. L.R. Burke, già presidente del Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha contratto il virus negli Stati Uniti nell’agosto 2021, finendo ricoverato in terapia intensiva. La notizia è stata riportata da molti organi di stampa.
104 Cfr. S. Renda, “Non mi vaccino, credo in Dio”: l’ultima furbizia no vax per evitare l’iniezione, in Huffpost, 15 settembre 2021, https://www.huffingtonpost.it/entry/non-mi-vaccino-credo-in-dio-lultima-furbizia-no-vax- per-evitare-liniezione_it_6141c6c9e4b0dda4cbd65038 (consultato il 29 settembre 2021); G. GIORGI, «Niente vaccino, me lo dice la Bibbia»: negli USA la nuova frontiera dei No vax in nome della religione, in Open, 16 settembre 2021, https://www.open.online/2021/09/16/covid-19-usa-no-vax-religione/ (consultato il 29 settembre 2021).105 In https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/21/0681/01591.html (consultato il 30 settembre 2021).
106 Intervista a papa Francesco , 9 gennaio 2021, riportata in https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/ 01/09/papa-eticamente-tutti-devono-vaccinarsi-lo-faro-anche-io-in-gioco-la-salute-ma-anche-la-vita-di-altri- inspiegabile-il-negazionismo-suicida/6060483/ (consultato il 5 ottobre 2021). Nel corso della stessa inter- vista il Papa ha definito “suicida” il negazionismo di chi rifiuta la vaccinazione.
107 Messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre Francesco. Natale 2020, in https://www.vatican.va/content/ francesco/it/messages/urbi/documents/papa-francesco_20201225_urbi-et-orbi-natale.html (consultato il 5 ottobre 2021).
108 La notizia sul sito https://www.repubblica.it/cronaca/2021/07/25/news/vaccini_oms_rassicura_i_ musulmani-311669996/ (consultato il 30 settembre 2021).
109 Il documento in https://www.iifa-aifi.org/wp-content/uploads/2021/03/IIFA-Symposium-on-Anti-Covid- 19-Vaccines-Feb-2021.pdf (consultato il 30 settembre 2021). Il simposio è stato organizzato dall’Organizzazione per la cooperazione islamica.
110 La zakat, che costituisce uno dei cd. cinque pilastri dell’islam, è un’imposta religiosa che ogni musulmano versa ogni anno a favore di enti di beneficenza e di assistenza.
111 La fatwa nel diritto islamico è un parere religioso, la cui forza vincolante deriva dall’autorevolezza della fonte che lo ha emanato; non è dunque una sentenza: cfr. P. CONSORTI, Fatwa e diritto statale, 5 giugno 2021, in https://people.unipi.it/pierluigi_consorti/fatwa-e-diritto-statale/.
112 La notizia è riportata da S. VERRAZZO, Al-Azhar: «Vaccinarsi non è violare il Ramadan» , in Avvenire.it, 14 aprile 2021, https://www.avvenire.it/mondo/pagine/al-azhar-immunizzarsi-non-e-violare-il-ramadan (consultato il 4 ottobre 2021).
113 In http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/22/c_139898931.htm (visitato il 23 aprile 2021). 114 Cfr. La dichiarazione in http://eumuslims.org/en/media-centre/news/uk-muslims-urged-get-covid-19-jab- during-ramadan (visitato il 23 aprile 2021)
115 Cfr. S.N. ALI – W. HANIF – K. PATEL – K. KHUNTI, Ramadan and Covid-19 vaccine hesitancy – a call for action, in www.thelancet.com, 17 aprile 2021, vol. 397, 1443-1444.
116 Cfr. Rabbi M. PELTZ, Vaccination and Ethical Questions Posed by COVID-19 Vaccines, in https://www.rab- binicalassembly.org/sites/default/files/2021-01/Vaccination%20and%20Ethical%20Questions% 20Posed%20by%20COVID-19%20Vaccines%20-%20Final.pdf (consultato il 4 ottobre 2021). Cfr. anche D. GOLINKIN, Does halakhah require vaccination against dangerous diseases such as measles, rubella, polio and Covid-19?, in https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/2021-01/Golinkin% 20vaccination%20final.pdf (consultato il 4 ottobre 2021).
117 Cfr. Rav A.M. SOMEKH, Vaccino anti-Covid, cosa dice la Halakhah, in moked, 31 dicembre 2020, https://moked.it/blog/2020/12/31/vaccino-anti-covid-cosa-dice-la-halakhah/ (consultato il 4 ottobre 2021).
118 Dà notizia di questi casi il blog Religion Clause, curato da H. FRIEDMAN (http://religionclause.blogspot.com/).
119 Cfr. l’appello in https://mediacentre.christianaid.org.uk/world-religious-leaders-call-for-massive- increases-in-production-of-covid-vaccines-and-end-to-vaccine-nationalism/ (consultato il 29 settembre 2021). Cfr. inoltre G. COURTENS, Leader religiosi per un vaccino ‘bene comune’, in Voceevangelica, 28 aprile 2021 https://www.voceevangelica.ch/voceevangelica/home/2021/04/Mondo-leader-religiosi-vaccino-bene- comune-Covid-19.html (consultato il 29 settembre 2021).
120 Il testo della dichiarazione congiunta in https://www.oikoumene.org/resources/documents/invitation- to-reflection-and-engagement-on-ethical-issues-related-to-covid-19-vaccine-distribution (consultato il 29 settembre 2021).
121 Da ultimo cfr. L’appello di papa Francesco: “Vaccinarsi è un atto di amore, collaboriamo”, in la Repubblica, 18 agosto 2021, https://www.repubblica.it/vaticano/2021/08/18/news/l_appello_di_papa_ francesco_vaccinarsi_e_un_atto_di_amore_collaboriamo_-314398608/ (consultato il 29 settembre 2021).
122 https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Covid-Dalai-Lama-riceve-la-prima-dose-di-vaccino-d401ad0f-e9ca-4775-8c59-2556278d9673.html (consultato il 29 settembre 2021).
123 La notizia è riportata dal sito Riforma.it, 11 giugno 2021, https://riforma.it/it/articolo/2021/06/11/ covid-19-i-leader-religiosi-esortano-il-g7-porre-fine-alla-disuguaglianza-dei (consultato il 30 settembre 2021). 124 Cfr. il testo della lettera in https://www.lefigaro.fr/vox/societe/etre-vaccine-c-est-etre-le-gardien-de-son-frere-20210722 (consultato il 30 settembre 2021).
125 Cfr. M.L. LO GIACCO, Fraternità. Una proposta delle religioni agli stati per superare l’emergenza da Covid- 19, in www.diresom.net
126 Cfr. l’iniziativa per il “vaccino sospeso” sul sito dell’elemosineria https://www.elemosineria.va/un-vac- cino-per-i-poveri/?lang=it (consultato il 5 ottobre 2021).
127 Cfr. D. BARFIELD BERRY, Faith groups step up to host vaccine sites. Why churches are key places, especially for people of color, in USA Today News, 24 febbraio 2021, https://eu.usatoday.com/story/news/na- tion/2021/02/24/covid-vaccine-sites-churches-offer-vaccinations-help-us-rollout/4550240001/ (consultato il 5 ottobre 2021); C. BUNN, Black churches have become indispensable in Covid-19 vaccination effort, in NBC News, 8 marzo 2021, https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/black-churches-become- indispensable-covid-19-vaccination-effort-rcna364 (consultato il 5 ottobre 2021).
128 https://faiths4vaccines.org/
129 La notizia è riportata sul sito della ASL Roma1 https://www.aslroma1.it/eventi/apertura-hub-vaccinale- sant-egidio (consultato il 5 ottobre 2021).
130 Cfr. A. YENDELL – O. HIDALGO – C. HILLENBRAND, The Role of Religious Actors in the COVID–19 Pandemic: a theory-based empirical analysis with policy reccomendations for action, Stuttgart, ifa-Edition Kultur und Außenpolitik, 2021 https://jliflc.com/wp-content/uploads/2021/08/ssoar-2021-yendell_et_al-The_Role_ of_Religious_Actors.pdf.