Tipi di modelli

L’istruzione religiosa è una questione chiave nella formazione della personalità dei giovani, costruisce le idee, forma e sostiene le tradizioni, delinea l’etica e contribuisce a integrare la società. L’istruzione religiosa fa parte del più ampio tema della libertà religiosa. Quest’ultima implica la funzione di libertà positiva: poter vivere attivamente la propria vita secondo le proprie credenze religiose. Nella scuola, la libertà religiosa garantisce uno spazio per le necessità religiose. Essa è il luogo adeguato per un insegnamento specifico in materia. È anche una conseguenza del diritto dei genitori di determinare l’istruzione dei loro figli. Tutti gli Stati facenti parte dell’Unione europea si occupano di istruzione nel campo della religione, in un modo o nell’altro (1).

Un esame degli Stati membri dell’Unione Europea mostra un quadro piuttosto eterogeneo dell’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche. L’istruzione religiosa all’interno delle scuole private, quali sono soprattutto quelle gestite dalle chiese e comunità religiose o filosofiche, di solito segue l’insegnamento dell’istituzione che ne ha la gestione. In alcuni casi, come in Germania, queste scuole religiose spesso offrono l’istruzione religiosa di altre denominazioni, se c’è un numero adeguato di alunni di quella confessione nella scuola. Di solito, fanno così volontariamente, senza che vi sia un obbligo di legge. In alcuni casi, se queste scuole gestite reli- giosamente sono intensamente integrate nel sistema scolastico pubblico, possono essere obbligate a fare così.

I sistemi nell’Unione Europea

Belgio

Le scuole gestite da autorità pubbliche offrono, per la durata dell’istruzione obbligatoria, una scelta fra l’insegnamento di una delle religioni riconosciute e l’istruzione sull’etica non-religiosa. Tutti gli studenti della scuola dell’obbligo hanno il diritto a una istruzione morale o religiosa a spese della comunità (2).

Danimarca

L’iniziale insegnamento del Cristianesimo nella scuola primaria è stato modificato in «Conoscenza religiosa», un soggetto a lato delle altre discipline obbligatorie, secondo il Primary Education Act del 1975. La conoscenza religiosa fa ora parte del curriculum in tutti gli anni scolastici, a esclusione del 7° e dell’8° livello. Que- sta eccezione è fatta per consentire ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni di seguire la preparazione per la confermazione presso il sacerdote della parrocchia. I ragazzi che non vogliono essere confermati non sono obbligati a seguire l’istruzione in conoscenza religiosa.

L’istruzione in conoscenza religiosa ha nel Cristianesimo evangelico luterano della Chiesa nazionale danese la sua area centrale. Un bambino può essere esentato dall’istruzione in conoscenza religiosa quando i suoi genitori lo richiedono, ma il ragazzo deve condividere la richiesta se ha raggiunto l’età di 15 anni. Anche il docente può chiedere di essere esentato dal dover insegnare conoscenza religiosa. Lo scopo dell’istruzione in conoscenza religiosa è di informare gli alunni circa il Cristianesimo in un contesto storico e contemporaneo. L’obiettivo è, sulla base della Bibbia, quello di rendere gli alunni familiari con i valori fondamentali della cultura danese. Nelle classi superiori gli alunni devono essere messi a confronto con altre religioni e altri atteggiamenti o forme di filosofia di vita, in modo che possano capire altri stili di vita. Anche nel ginnasio, o nel liceo classico, la religione è obbligatoria (3).

Germania

Secondo l’art. 7, paragrafo 3 GG, l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, con l’eccezione delle scuole non-confessionali, fa parte dello standard. Nonostante il diritto di visita dello Stato, l’istruzione religiosa deve essere impartita in accordo con gli orientamenti delle comunità religiose. Nessun insegnante è obbligato, contro la propria volontà, a insegnare istruzione religiosa. Il genitore o tutore di un bambino ha il diritto di regolare la partecipazione del minore all’istruzione religiosa; normalmente, quando il bambino raggiunge l’età di 12 anni, la decisione dei genitori non può entrare in conflitto con quella del figlio. Al raggiungimento del 14° anno di età, i ragazzi possono decidere da soli. L’istruzione religiosa, secondo i requisiti dell’art. 7, paragrafo 3 GG, deve essere una materia standard nelle scuole pubbliche, e non è perciò lecito metterla nella posizione di insegnamento secondario od opzionale. Il contenuto dell’istruzione religiosa è deciso dai responsabili delle rispettive confessioni. Quando un numero minimo di studenti della stessa confessione è raggiunto, normalmente tra sei e otto alunni, la scuola pubblica è obbligata a offrire la corrispondente istruzione religiosa. Bambini, genitori e comunità religiose hanno un diritto costituzionale a questi servizi educativi. Una domanda che si è spesso posta oggi (senza che ne sia stata data una risposta definita) è in relazione all’istruzione religiosa per gli alunni musulmani; malgrado le condizioni minime siano raggiunte per avere il diritto a questo tipo di istruzione religiosa, le richieste per il servizio non possono essere soddisfatte a causa della mancanza di un rappresentante da parte delle comunità islamiche (4).

Grecia

Nelle scuole primarie e secondarie i corsi di istruzione religiosa sono impartiti secondo il dogma e la tradizione della Chiesa ortodossa. L’insegnamento è impartito da insegnanti nella scuola primaria e da laureati in teologia nelle scuole secondarie. Entrambe le categorie sono considerate come impiegati pubblici e ricevono un salario dallo Stato, mentre la loro designazione e il contenuto della materia, così come è insegnata, non sono controllati dalla Chiesa. Secondo il principio di libertà religiosa, gli alunni non ortodossi non sono obbligati a seguire i corsi (5).

Spagna

L’istruzione religiosa cattolica deve essere impartita da tutti gli istituti non-universitari sotto forma di materia opzionale, essendo il potere decisionale rimesso ai genitori. Nel caso di scelta contraria alla partecipazione, gli alunni devono stare a scuola e prendere parte a «lezioni sotto supervisione». Gli insegnanti sono nominati dalle autorità cattoliche, ma pagati con fondi pubblici. La scelta degli argomenti da insegnare è fatta dalle autorità della Chiesa, benché il beneplacito delle autorità scolastiche sia richiesto. Se si decide di partecipare alle lezioni, i ragazzi ricevono una valutazione sul rendimento che, se positiva, è essenziale per il passaggio alle classi superiori, sebbene «i voti non sono presi in considerazione nella designazione a posti nel sistema educativo, o nell’amministrazione statale, per i quali gli studenti competono sulla base dei loro certificati accademici». La situazione è completamente diversa per l’istruzione religiosa di tutte le altre denominazioni, perché esse devono essere finanziate non dallo Stato, ma dalle denominazioni stesse (6).

Francia

Per ragioni storiche, eccetto che nei tre dipartimenti dell’Est della Francia, l’istruzione pubblica è secolarizzata, ma questa laicité assume diverse forme in rapporto ai livelli educativi interessati. Il quadro presente è strutturato come segue:

Per la scuola primaria, la legge prevede che sia lasciato un giorno libero alla settimana per rendere possibile ai genitori, se lo desiderano, di impartire l’istruzione religiosa fuori dalla scuola; essa non può avere luogo in classe. A scuola è offerto un insegnamento «morale e civico» anziché uno «morale e religioso». In pratica, i bambini della scuola primaria non hanno classi il mercoledì.

Per quanto concerne le scuole secondarie, Napoleone creò dei posti di aumônier [cappellani], come parte integrante degli istituti. Nel 1880, la legge Camille Sée stabilì dei licei per ragazze e provvide insegnanti di religione non facenti parte dell’istituto e con una posizione meno favorevole di quella che le loro controparti avevano goduto dall’inizio del secolo nelle scuole.

La Terza Repubblica abolì gli insegnanti di religione. A partire dal 1905 i cappellani possono esistere ma lo Stato non ha nessun obbligo di coprire le spese. I posti sono creati dal responsabile della scuola su richiesta dei genitori. L’incaricato agisce qualche volta dentro e qualche volta fuori della scuola. Il costo è coperto in parte da contribuzioni provenienti dai genitori e in parte dalla diocesi. La designazione è fatta dal responsabile dell’istituto previa nomina dell’autorità religiosa competente.

La legge locale in Alsazia-Lorena: nelle scuole pubbliche, primarie o secondarie, l’insegnamento religioso fa parte del curriculum generale, essendo gli insegnanti in principio pagati dallo Stato (sebbene di fatto si faccia affidamento sulle donazioni fatte alla scuola primaria). Le famiglie sono completamente libere di decidere se i loro figli debbano frequentare queste classi (7).

Irlanda

Per molti anni era un requisito obbligatorio che dei periodi di istruzione formale religiosa dovessero essere indicati sugli orari nazionali della scuola primaria, in modo da facilitare il prelevamento degli alunni i cui genitori disapprovavano quella istruzione. Ma un curriculum nuovo introdotto nel 1970 ha stabilito che l’istruzione religiosa dovrebbe essere integrata con quella su soggetti secolari, e questo è stato fatto finora. (Chiaramente, queste nuove disposizioni rendono più difficile per gli alunni evitare l’istruzione religiosa che i loro genitori o tutori disapprovano. È pendente un ricorso presso l’Alta Corte sulla costituzionalità di questi provvedimenti e il Dipartimento dell’Istruzione crede che il giudizio sarà favorevole).

L’istruzione religiosa nelle scuole nazionali normalmente è impartita dagli stessi insegnanti che, diversamente da quelli secolari, non sono supervisionati dal Dipartimento dell’Istruzione. Tale soprintendenza è responsabilità delle rispettive autorità ecclesiastiche (8).

Italia

In materia di istruzione, la discussione si è concentrata principalmente sul tema dell’insegnamento religioso nelle scuole statali. A tale riguardo c’è una differenza chiara tra le disposizioni applicabili alla Chiesa cattolica, da un lato, e alle altre denominazioni, dall’altro.

L’Accordo di Villa Madama prevede che due ore di istruzione religiosa siano insegnate nelle scuole materne e nelle scuole primarie, e un’ora a settimana nella scuola media. Lo Stato sostiene il carico finanziario totale dell’istruzione religiosa cattolica.

Ogni anno, all’atto dell’iscrizione, gli alunni dopo la scuola media inferiore, che è normalmente completata all’età di 13 anni, o i loro genitori per i più piccoli devono dichiarare se intendono prendere parte alle classi di istruzione religiosa cattolica o no. Se rifiutano, gli alunni possono studiare altri argomenti durante questo periodo o possono lasciare la   scuola.

Gli insegnanti di religione cattolica sono designati dalle autorità della scuola statale su nomina del vescovo diocesano. Devono essere in possesso di titoli che provino la loro qualifica in teologia e in discipline ecclesiastiche. Inoltre, devono essere riconosciuti dall’autorità ecclesiastica (nel caso specifico, il vescovo diocesano), il quale dà conferma scritta che sono qualificati per insegnare la religione cattolica. Se questo riconoscimento manca, le autorità della scuola statale non possono nominare l’insegnante; il ritiro del riconoscimento (anche durante il corso dell’anno scolastico) preclude all’insegnante di continuare la sua attività professionale in questo ambito.

I curricula per l’istruzione religiosa cattolica sono stabiliti in accordo tra il Ministro dell’Istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per ciascun tipo di scuola. I libri scolastici devono essere forniti con il nihil obstat della Conferenza episcopale e del vescovo della diocesi nella quale si trova la scuola e dove i libri saranno utilizzati.

Le denominazioni che hanno raggiunto un’Intesa con lo Stato italiano possono inviare insegnanti propri nelle scuole statali se gli alunni, i loro genitori o gli organi scolastici fanno una richiesta specifica (ad esempio, l’Ebraismo) o per lo studio del «fenomeno religioso e le sue implicazioni» in genere. L’attuazione di queste lezioni è fatta in accordo con l›autorità scolastica competente e i rappresentanti della denominazione, mentre il carico finanziario è supportato dalla confessione religiosa.

Le chiese senza Intesa non hanno il diritto di inviare rappresentanti propri presso le scuole statali (9).

Lussemburgo

La Costituzione non prende alcuna posizione particolare nei confronti della religione o dell’istruzione religiosa all’interno del sistema scolastico, ma neppure esclude questa possibilità. D’altro canto, comunque, fino al XIX secolo ci sono state delle disposizioni legislative che hanno regolato l’istruzione religiosa nel sistema scolastico statale (10).

Paesi Bassi

Vi è la previsione di una istruzione religiosa nelle scuole pubbliche. Questa istruzione è offerta su base volontaria. Tutta una serie di sentenze hanno stabilito che l’insegnamento delle convinzioni non-religiose (umanistiche) dovrebbe essere offerta e pagata sulla stessa base dell’istruzione religiosa (11).

Austria

L’insegnamento religioso è garantito dall’art. 17 sez. 4 StGG, il quale prevede che le rispettive chiese o comunità religiose siano incaricate di gestire le lezioni di istruzione religiosa nelle scuole. Considerandolo sistematicamente, l’articolo rappresenta un’elaborazione del diritto dei genitori a una istruzione religiosa/filosofica dei loro figli. L’organizzazione, la realizzazione e il diretto controllo delle classi di insegnamento religioso sono lasciati alle rispettive chiese o comunità religiose. La Federazione ha il diritto di supervisionare l’istruzione religiosa per mezzo dei suoi corpi direttivi scolastici riguardo all’organizzazione e alle misure disciplinari.

Questa enunciazione rende palese che in Austria è accettato il concetto di classi scolastiche dirette dalla Chiesa e che in questo modo il carattere denominazionale delle classi è specialmente enfatizzato. Le comunità religiose, non lo Stato, organiz- zano le classi di istruzione religiosa, malgrado il fatto che come materia obbligatoria l’istruzione religiosa goda della medesima posizione delle altre materie.

Per tutti gli alunni che sono membri di una chiesa o di una comunità religiosa giuridicamente riconosciuta, l’istruzione religiosa della loro denominazione è una materia obbligatoria nelle scuole dell’obbligo, nelle scuole secondarie, nei college, negli istituti agricoli e in quelli di selvicoltura, così come in tutti gli istituti vocazionali in Tirolo e Vorarlberg. Nelle altre scuole, l’istruzione religiosa è una materia facoltativa. Gli alunni di età inferiore ai quattordici anni possono essere esentati dall’istruzione religiosa entro i primi dieci giorni di ogni anno della scuola, attraverso una dichiarazione scritta dei genitori al preside. Gli alunni al di sopra dei quattordici anni possono effettuare una tale dichiarazione autonomamente.

I curricula per l’istruzione religiosa sono adottati dalle chiese e comunità religiose; il Ministero dell’Istruzione deve essere informato e le pubblica, sebbene questo fatto abbia solo un significato formale. L’approvazione statale non è necessaria. Una limitazione consiste nel fatto che i libri e i materiali utilizzati per l’insegnamento non siano in conflitto con l’obiettivo di istruire dei cittadini responsabili.

Gli insegnanti di istruzione religiosa nelle scuole statali sono nominati dalla Federazione o dallo Stato o dalle Chiese e comunità religiose. Solo le persone che siano state qualificate e approvate come tali dalla Chiesa o comunità religiosa competente possono essere nominate insegnanti di istruzione religiosa (12).

Portogallo

Durante gli ultimi quindici anni, in Portogallo la pietra di paragone delle relazioni tra lo Stato e le Chiese (specialmente la Chiesa cattolica) è stata la questione dell’insegnamento religioso nelle scuole statali. Fino al 1976 lo Stato aveva l’obbligo dell’insegnamento della morale e della religione nelle scuole cattoliche. Dopo la Costituzione del 1976, c’è stato un dibattito appassionato sul permanere di quest’obbligo. La Corte Costituzionale è arrivata alla conclusione che non vi sia nulla da riprovare in regole che permettano: 1) l’insegnamento della morale e della religione cattoliche; 2) che la materia sia curricolare; 3) che sia impartita da impiegati pubblici (insegnanti regolari) o da altri; 4) che siano propriamente formati, pagati e nominati dallo Stato (su designazione della Chiesa); 5) nelle scuole statali; 6) durante l’orario regolare; 7) utilizzando materiale didattico e manuali preparati dalla Chiesa ma adottati dallo Stato. Per la Corte Costituzionale si tratta dell’insegnamento della religione nella scuola e non da parte della scuola (o dello Stato). Per la Corte, l’insegnamento della religione nelle scuole statali sarebbe tollerabile; l’insegnamento della religione da parte delle scuole statali no (13).

Finlandia

Tutti gli alunni di scuole comprensive o college del sesto modulo hanno diritto all’istruzione religiosa secondo i dogmi della loro confessione di appartenenza. Le classi sono organizzate e finanziate dalla scuola. Gli alunni che non appartengono a nessuna comunità religiosa prendono parte a classi di etica e di filosofia (14).

Svezia

Lo scopo dell’istruzione religiosa nel sistema scolastico svedese è che agli alunni sia data una visione obiettiva delle diverse religioni del mondo (15).

Regno Unito

In ogni scuola il «curriculum di base» include l’istruzione religiosa per tutti gli alunni e un «curriculum nazionale» che comprende una serie di altri soggetti; in questo modo, l’istruzione religiosa gode di uno status speciale. L’Inghilterra offre, sin dal 1870, un’istruzione religiosa non confessionale nelle sue scuole statali.

I programmi di studio dell’istruzione religiosa non devono usare un «catechismo o un formulario che sia distintivo di qualche particolare denominazione religiosa» e la costruzione del programma di studi locali è governata da una complessa procedura introdotta nell’Education Act del 1944 e rivista nel 1988. È indetta una conferenza costituita da quattro comitati, ciascuno dei quali deve approvare   il programma di studi. Nei comitati, che formano anche lo Standing Advisory Council on Religious Education (SACRE) per l’area, sono presenti:

  • la Chiesa di Inghilterra;
  • quelle denominazioni cristiane o altre confessioni religiose che riflettono le principali tradizioni religiose dell’area;
  • associazioni di insegnanti;
  • la locale autorità nel campo dell’istruzione.

Questa procedura dà ai rappresentanti della Chiesa d’Inghilterra il diritto di veto, ma essi non possono insistere su qualsiasi elemento nel programma di studi inaccettabile ad altri gruppi, e non possono ottenere niente che si avvicini all’insegnamento religioso «confessionale». L’istruzione religiosa è impartita da insegnanti nominati per via ordinaria. La sola regola speciale è che nessun insegnante può essere costretto a impartire un insegnamento in questa materia, e un rifiuto a tale insegnamento non sarà un ostacolo per una promozione.

Unione Europea

Vi sono delle cosiddette «Scuole europee», basate su trattati intergovernativi all’interno della struttura dell’Unione Europea. Queste scuole sono destinate prevalentemente ai funzionari delle istituzioni dell’Unione Europea.

In queste scuole l’istruzione religiosa è impartita come un soggetto regolare all’interno del curriculum della scuola. I contenuti dell’istruzione sono decisi dalle rispettive chiese o comunità religiose. Questa istruzione religiosa è dunque un’istruzione confessionale nel contenuto.

Profili di valutazione

Un giudizio adeguato che valuti la moltitudine dei sistemi deve tenere in conto: diversità della storia e appartenenza religiosa, configurazione costituzionale e attese della popolazione. Una domanda chiave sarà quella riguardante la libertà religiosa, garantita nelle costituzioni di tutti questi paesi. Inoltre, tutti questi paesi sono firmatari della Convenzione europea dei diritti umani. L’art. 2 del primo Protocollo Addizionale a quella convenzione garantisce il diritto all’istruzione e il diritto dei genitori ad assicurare un’educazione secondo le proprie convinzioni religiose e ideologiche.

La libertà religiosa spinge per un’istruzione religiosa all’interno del sistema della scuola pubblica: lo Stato obbliga i giovani a frequentare la scuola. Lo Stato così si assume la competenza per decidere su come spendere il tempo dei suoi cittadini. Perciò, deve curare che vi sia un tempo adeguato anche per soddisfare le necessità religiose dei cittadini favorevoli ad essa.

La moltitudine dei sistemi è ampliata dal fatto che delle differenze sono riscontrabili perfino all’interno degli Stati membro. La Francia conosce un quadro speciale nei tre dipartimenti orientali dell’Alsazia-Lorena molto simile al sistema tedesco. La Germania, d’altro canto, conosce eccezioni al sistema generale in alcune delle sue regioni, come Brema e Berlino, e trascurabili variazioni nei nuovi Lander dopo l’unificazione del 1999. Il Regno Unito, ancora, riconosce posizioni diverse in Inghilterra e in Scozia. Nonostante la varietà di tutti questi diversi sistemi, possiamo vedere tre approcci fondamentali all’istruzione religiosa.

Il primo approccio – possiamo chiamarlo separatista – esclude l’istruzione religiosa dalle scuole pubbliche. Essa è vista come qualcosa di alieno allo Stato, completamente lasciata alla discrezione dei genitori.

Il secondo approccio vede l’istruzione religiosa come un compito delle scuole pubbliche, organizzando la materia come un’istruzione confessionale che rispetti l’identità di chiese e comunità religiose così come la neutralità statale. Possiamo definire questo orientamento come approccio cooperativo.

Il terzo approccio provvede l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche come un insegnamento normale sulle diverse religioni che informa gli studenti sulla varietà e i vari insegnamenti delle principali religioni. Possiamo chiamare questo orientamento come l’approccio integrazionista.

Il terzo approccio, piuttosto che istruzione religiosa, può essere chiamato insegnamento «sulle» religioni. È un insegnamento che riguarda la conoscenza religiosa piuttosto che della religione. Esso dà una larga veduta d’insieme sulle diverse idee e tradizioni, lasciando all’alunno la scelta su quello che ritiene meglio per sé. Segue così una speciale comprensione della neutralità statale rispetto ai diversi valori e alle idee religiose. Di fatto, questo approccio riguardo l’istruzione religiosa spesso prevale in quei paesi che conoscono una tradizione di Chiesa di Stato: Inghilterra, Danimarca, Svezia, ma non in Grecia e Finlandia. In altri sistemi, la conoscenza delle diverse religioni è insegnata in tutto il curriculum generale, in classi di storia, lingue, filosofia o in altre ancora.

Il primo approccio lascia l’istruzione religiosa completamente fuori della scuola pubblica. Storicamente esso è stato voluto spesso per sminuire la religione e la sua influenza, per lottare contro le Chiese.

Oggi, i paesi che preferiscono questo sistema, specialmente la Francia, sono favorevoli a lasciare un tempo adeguato agli alunni per essere istruiti in maniera sistematica nell’insegnamento della loro chiesa. Perciò, nella scuola primaria, in Francia, il mercoledì è libero per dare l’opportunità agli alunni di frequentare l’istruzione religiosa dalla loro chiesa.

Il secondo approccio è orientato verso un’istruzione confessionale religiosa nelle scuole pubbliche impartita dalle varie chiese. Esso prevale in Finlandia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Germania e Austria. Piuttosto è spesso visto come contrario alla neutralità statale e identifica Stato e Chiesa o, almeno, favorisce una o più chie se specifiche. Questo può accadere, ma non dovrebbe. Presso l’Unione Europea lo Stato è obbligato solo a rendere l’istruzione religiosa adeguatamente possibile e garantire che nessuno sia forzato contro la sua volontà a seguire questi corsi. Se questo è garantito, l’approccio cooperazionista è un’espressione esatta della separazione tra Stato e Chiesa.

Lo si può illustrare con l’esempio del sistema generale in Germania. Molti dicono che questo sistema è una stretta conseguenza dell’idea di separazione tra Stato e Chiesa. L’istruzione pubblica è basata sull’idea che lo Stato è obbligato a istruire le nuove generazioni. Questo è fatto con l’obiettivo di integrare la popolazione, tenendola unita, unificando la società pluralista o qualche volta la società antagonista. L’istruzione è un processo che coinvolge l’intera personalità di un giovane essere umano e il suo sviluppo. Istruzione non significa soltanto far conoscere fatti o specifiche abilità tecniche. Istruzione significa formare una personalità integrata in una cultura. Questa comprensione olistica dell’istruzione comprende e include anche la religione. Formare una personalità significa anche dare i mezzi per aprire il campo delle idee e delle convinzioni. Il lato religioso di una personalità non può essere formato confrontando un ragazzo o una ragazza con le diverse idee e lasciando la decisione completamente a lui o a lei. Formare una personalità nella vita religiosa vuole dire portare una collezione di verità e convinzioni profondamente radicate. Religione vuole dire contare su verità certe. Questo può essere comparato a una lingua. Non si insegna lo spagnolo a un bambino spagnolo in Spagna – la sua lingua madre – mostrandogli tutte le diverse principali lingue del mondo in modo da abilitare il bambino un giorno a scegliere tra esse quella che può andare bene con la maggior parte delle sue convinzioni. Si insegna lo spagnolo. Altrimenti il bambino non potrà mai parlare del tutto.

Questo è un dilemma per lo Stato neutrale. Lo Stato neutrale non può perfezionare la verità religiosa, ma deve essere aperto a diverse idee religiose. Essendo responsabile – accanto ai genitori – nella formazione della personalità di un giovane, d’altro canto, lo Stato ha anche la responsabilità dell’aspetto religioso di questa personalità. Rigettare la religione completamente, relegandola nelle ore serali o nelle domeniche, ignorando la spinta per la verità, discriminerebbe la religione. Questo costituirebbe una contraddizione nell’affermare la neutralità dello Stato. Inoltre, rigettare la religione vorrebbe dire fallire nel compito di formare la personalità globale dell’alunno.

La soluzione è che lo Stato organizzi la possibilità di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, ma lasciando i contenuti di quella istruzione alle relative Chiese. Esse decidono sul curriculum, decidono sulla verità. Lo Stato si occupa di quello che accade, le Chiese si occupano di come questo accade. Lo Stato è obbligato solo a rendere l’istruzione religiosa adeguatamente possibile e garantire che nessuno sia forzato contro la sua volontà a seguire questi corsi. Se questo è garantito, l’approccio cooperazionista è un’espressione esatta della separazione tra Stato e Chiesa.

 

GERHARD ROBBERS – Professore, direttore dell’Istituto di Diritto costituzionale europeo, Università di Treviri, Germania. Articolo edito in Coscienza e Libertà 38/2004.

NOTE

1 Cfr. European Consortium for Church-State Research (a cura di), Church and State in Europe, State Financial Support. Religion and the School, Giuffré, Milano, 1992.

2 Cfr. R. Torfs, «State and Church in Belgium», in G. Robbers (a cura di), State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden, 1996, p. 25.

3 Cfr. I. Dübeck, «State and Church in Denmark», in G. Robbers, ibidem, p. 48.

4 Cfr. G. Robbers, «State and Church in Germany», in G. Robbers, ibidem, p. 65.

5 Cfr. C. Papastathis, «State and Church in Greece», in G. Robbers, ibidem, p. 89.

6 Cfr. Ivan C. Ibàn, «State and Church in Spain», in G. Robbers, ibidem, p. 107.

7 Cfr. Brigitte Basdevant-Gaudemet, «State and Church in France», in G. Robbers , ibidem, p. 132-133.

8 Cfr. James Casey, «State and Church in Ireland», in G. Robbers , ibidem, p. 158.

9 Cfr. Silvio Ferrari, «State and Church in Italy», in G. Robbers, ibidem, p. 190-193.

10 Cfr. Alexis Pauly, «State and Church in Luxembourg», in G. Robbers , ibidem, p. 199.

11 Cfr. Sophie C. van Bijsterveld, «State and Church in the Netherlands», in G. Robbers, ibidem, p. 219.

12 Richard Potz, «State and Church in Austria», in G. Robbers, ibidem, p. 243-245.

13 Cfr. Vitalino Canas, «State and Church in Portugal», in G. Robbers, ibidem, p. 272, 273.

14 Cfr. Markku Heilckilà, Jyrki Knuutila, Martin Scheinin, «State and Church in Finland», in G. Robbers, ibidem, p. 288.

15 Cfr. Robert Schott, «State and Church in Sweden», in G. Robbers, ibidem, p. 305.

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