FEDERAZIONE RUSSA

LEGGE FEDERALE

In merito all’introduzione di modifiche nella Legge federale “In merito alla lotta al terrorismo” e nei singoli atti legislativi della Federazione Russa per quanto concerne l’instaurazione di misure supplementari relative alla lotta al terrorismo e alla garanzia della sicurezza pubblica

Adottata dalla Duma di Stato                 in data 24 giugno 2016

Approvata dal Consiglio federale             in data 29 giugno 2016

Articolo 5

L’ottava sezione dell’articolo 25-6 della Legge federale del 15 agosto 1996 N. 114-ФЗ (“114-FZ”) “In merito alle modalità di uscita dalla Federazione Russa e di ingresso nella Federazione Russa” (Raccolta di leggi della Federazione Russa, 1996, N. 34, art. 4029; 2003, N. 2, art. 159; 2006, N. 31, art. 3420; 2010, N. 21, art. 2524; 2011, N. 13, art. 1689; N. 17, art. 2321; 2012, N. 53, art. 7628; 2013, N. 27, art. 3477; N. 30, art. 4036; N. 52, art. 6955; 2014, N. 16, art. 1828; 2015, N. 1, art. 75; N. 48, art. 6709) dopo le parole “dei legami e dei contatti religiosi” deve essere integrata con le parole “(ad eccezione dello svolgimento delle Attività religiose professionali, incluse le attività missionarie, in base ad un contratto di lavoro o ad un contratto di diritto privato con organizzazioni religiose)”.

Articolo 8

Introdurre nella Legge federale del 26 settembre 1997 N. 125-ФЗ (“125-FZ”) “In merito alla libertà di coscienza e in merito alle associazioni religiose” (Raccolta di leggi della Federazione Russa, 1997, N. 39, art. 4465; 2000, N. 14, art. 1430; 2002, N. 12, art. 1093; N. 30, art. 3029; 2003, N. 50, art. 4855; 2004, N. 27, art. 2711; 2006, N. 29, art. 3122; 2008, N. 9, art. 813; N. 30, art. 3616; 2010, N. 49, art. 6424; 2011, N. 27, art. 3880; 2013, N. 23, art. 2877; N. 27, art. 3472, 3477; 2014, N. 43, art. 5800; 2015, N. 1, art. 58; N. 14, art. 2020; N. 17, art. 2478; N. 29, art. 4387; N. 48, art. 6707; 2016, N. 14, art. 1906) le seguenti modifiche:

1) il secondo paragrafo del punto 2 dell’articolo 13, dopo le parole “e altre attività religiose”, deve essere integrato con le parole “le attività missionarie non possono essere svolte a suo nome”;

2) il punto 3 dell’articolo 17 deve essere redatto come segue:

“3. Le pubblicazioni, i materiali stampati e i materiali audio e video che una organizzazione religiosa produce e diffonde nell’ambito dello svolgimento di attività missionarie a suo nome devono riportare una marcatura con la denominazione ufficiale completa di tale organizzazione religiosa.”;

3) il punto 2 dell’articolo 20 deve essere redatto come segue:

“2. Le organizzazioni religiose godono del diritto esclusivo di invitare cittadini stranieri ai fini dello svolgimento da parte di quest’ultimi di attività religiose professionali, incluse le attività missionarie, in base ad un contratto di lavoro o ad un contratto di diritto privato con tali organizzazioni.”;

4) è necessario integrare con il capitolo III-1 dal seguente contenuto:

“Capitolo III-1. ATTIVITÀ MISSIONARIE

Articolo 24-1. Sostanza delle attività missionarie

  1. Ai fini della presente Legge federale le attività missionarie sono qualificate come attività di associazione religiosa indirizzate alla diffusione di informazioni relative al proprio credo religioso tra soggetti che non fanno parte di tale associazione religiosa (non sono membri o seguaci) allo scopo di rendere partecipi all’associazione religiosa (rendere membri o seguaci) i soggetti indicati. Tali attività sono svolte, direttamente dalle associazioni religiose oppure da cittadini da queste autorizzati e/o da soggetti giuridici, pubblicamente, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o la rete di informazione e di comunicazione “Internet” oppure mediante altri mezzi legali.
  2. L’attività missionaria di una associazione religiosa viene liberamente svolta: in locali, edifici e costruzioni di culto, ed altresì sugli appezzamenti di terreno sui quali sorgono tali edifici e costruzioni; in edifici e costruzioni che appartengono ad organizzazioni religiose in base ad un diritto di proprietà o che vengono a queste concessi in base ad un altro diritto patrimoniale, ai fini dello svolgimento delle attività previste dal loro statuto, ed altresì sugli appezzamenti di terreno sui quali sorgono tali edifici e costruzioni; in locali che appartengono ad organizzazioni religiose in base ad un diritto di proprietà o che vengono a queste concessi in base ad un altro diritto patrimoniale, ai fini dello svolgimento delle attività previste dal loro statuto, ed altresì sugli appezzamenti di terreno sui quali sorgono tali edifici aventi i relativi locali, dietro accordo con i proprietari di tali edifici; in locali, in edifici, in costruzioni e su appezzamenti di terreno che appartengono, in base ad un diritto di proprietà, o che vengono concessi, in base ad un altro diritto patrimoniale, ad organizzazioni create da organizzazioni religiose; su appezzamenti di terreno che appartengono ad organizzazioni religiose in base ad un diritto di proprietà o che vengono a queste concessi in base ad un altro diritto patrimoniale; in luoghi di pellegrinaggio; in cimiteri e in crematori; in locali di istituti scolastici storicamente utilizzati per svolgere cerimonie religiose.
  3. Non è ammesso lo svolgimento di attività missionarie in locali ad uso abitativo, ad eccezione dei casi previsti dalla sezione 2 dell’articolo 16 della presente Legge federale.
  4. E’ proibito lo svolgimento, da parte di una associazione religiosa, di attività di divulgazione di informazioni relative al proprio credo religioso in locali, edifici e costruzioni, nonché sugli appezzamenti di terreno sui quali sorgono tali edifici e costruzioni, appartenenti ad un’altra associazione religiosa senza il consenso scritto dell’organo direttivo della relativa associazione religiosa.

Articolo 24-2. Modalità di svolgimento delle attività missionarie

  1. I cittadini che svolgono attività missionarie a nome di un gruppo religioso sono tenuti ad avere con sè il documento relativo alla decisione del consiglio generale del gruppo religioso in merito al conferimento ad essi dei relativi poteri con l’indicazione dei requisiti della conferma scritta della ricezione e della registrazione della notifica riguardante la creazione e l’inizio dell’attività del gruppo religioso indicato rilasciata dall’organo territoriale dell’organo federale di registrazione statale.
  2. Hanno il diritto di svolgere attività missionarie a nome di una organizzazione religiosa il dirigente dell’organizzazione religiosa, un membro del suo organo collegiale e/o il sacerdote dell’organizzazione religiosa. Altri cittadini e soggetti giuridici hanno il diritto di svolgere attività missionarie a nome di una organizzazione religiosa se sono in possesso di un documento rilasciato dall’organo direttivo dell’organizzazione religiosa e confermante l’autorizzazione a svolgere attività missionarie a nome dell’organizzazione religiosa. In tale documento devono essere indicati i requisiti del documento attestante l’iscrizione dell’organizzazione religiosa nel registro statale unico delle persone giuridiche e rilasciato dall’organo federale di registrazione statale o dal suo organo territoriale. Le presenti norme non riguardano le attività missionarie previste dal punto 2 dell’articolo 24-1 della presente Legge federale.
  3. I cittadini stranieri e gli apolidi che si trovano legalmente sul territorio della Federazione Russa hanno il diritto di svolgere attività missionarie: a nome di un gruppo religioso – solamente sul territorio del soggetto federale della Federazione Russa sul quale è situato l’organo territoriale dell’organo federale di registrazione statale che ha rilasciato la conferma scritta della ricezione e della registrazione della notifica riguardante la creazione e l’inizio dell’attività del gruppo religioso indicato e se sono in possesso del documento indicato al punto 1 del presente articolo; a nome di una organizzazione religiosa – solamente sul territorio di un soggetto federale o sui territori di soggetti federali della Federazione Russa in conformità con il settore territoriale di attività dell’organizzazione religiosa indicata e se sono in possesso del documento indicato al punto 2 del presente articolo.
  4. I cittadini stranieri che sono entrati nel territorio della Federazione Russa su invito di una organizzazione religiosa in conformità con l’articolo 20 della presente Legge federale hanno il diritto di svolgere attività missionarie solamente a nome dell’organizzazione religiosa indicata sul territorio di un soggetto federale o sui territori di soggetti federali della Federazione Russa in conformità con il settore territoriale della sua attività e se sono in possesso del documento indicato al punto 2 del presente articolo.
  5. Non è ammesso lo svolgimento di attività missionarie a nome di una associazione religiosa le cui finalità e azioni sono contrarie alla legge, che è stata soppressa su decisione di un tribunale o la cui attività è stata sospesa o vietata nelle modalità e per i motivi previsti dalla presente Legge federale, dalla Legge federale del 25 luglio 2002 N. 114-ФЗ (“114-FZ”) “In merito alla lotta contro le attività di carattere estremista” o dalla Legge federale del 6 marzo 2006 N. 35-ФЗ (“35-FZ”) “In merito alla lotta al terrorismo”, nonché da parte delle persone fisiche indicate ai punti 3 e 4 dell’articolo 9 della presente Legge federale.
  6. Non è ammesso lo svolgimento di attività missionarie le cui finalità e azioni siano indirizzate a: violazione della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico;    esercizio di attività di carattere estremista; incitamento alla distruzione della famiglia; attacco alla persona, ai diritti e alle libertà dei cittadini; arrecamento di un danno alla moralità o alla salute dei cittadini, secondo quanto stabilito dalla legge, anche mediante l’utilizzo, in relazione alla loro attività religiosa, di sostanze stupefacenti e psicotrope o di ipnosi o mediante il compimento di atti osceni e di altre azioni illecite; istigazione al suicidio o al rifiuto, fondato su motivi religiosi, di prestare assistenza medica a soggetti che si trovino in una condizione di pericolo per la propria vita e salute; impedimento a ricevere l’istruzione obbligatoria; coercizione affinché i membri e i seguaci dell’associazione religiosa e altri soggetti cedano i beni a loro appartenenti a vantaggio dell’associazione religiosa; impedimento all’uscita di un cittadino da un’associazione religiosa attraverso la minaccia di provocare un danno alla vita, alla salute o ai beni, se sussiste il pericolo della sua reale attuazione, con la minaccia di ricorrere ad un’azione violenta o mediante altri atti illeciti; incitamento dei cittadini a rifiutare l’adempimento agli obblighi civili stabiliti dalla legge e a compiere altre azioni illegali.
  7. In caso di svolgimento delle attività missionarie previste dai punti 5 e 6 del presente articolo, l’associazione religiosa è responsabile per le attività missionarie svolte a suo nome da soggetti da essa autorizzati”.

Articolo 11

Introdurre nel Codice della Federazione Russa sugli illeciti amministrativi (Raccolta di leggi della Federazione Russa[1]) le seguenti modifiche:

1) nell’articolo 5.26:

а) il secondo paragrafo della sezione 1 deve essere integrato con le parole “; nei confronti dei soggetti giuridici: da centomila a un milione di rubli”;

  1. b) è necessario integrare con le sezioni 3-5 dal seguente contenuto:

“3. Lo svolgimento da parte di una organizzazione religiosa di attività senza l’indicazione della propria denominazione ufficiale completa, inclusa l’emissione o la divulgazione, nell’ambito di attività missionarie, di pubblicazioni, materiali stampati e materiali audio e video senza una marcatura recante la denominazione indicata oppure con una marcatura incompleta o falsa,

– comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa in una misura da trentamila a cinquantamila rubli con confisca delle pubblicazioni, dei materiali stampati e dei materiali audio e video.

  1. Lo svolgimento di attività missionarie violando i requisiti della legislazione sulla libertà di coscienza, sulla libertà di professione religiosa e sulle associazioni religiose

– comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa in una misura da cinquemila a cinquantamila rubli nei confronti dei cittadini; da centomila a un milione di rubli nei confronti dei soggetti giuridici.

  1. La violazione, prevista dalla sezione 4 del presente articolo, compiuta da un cittadino straniero o da un apolide

– comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa in una misura da trentamila a cinquantamila rubli con espatrio amministrativo oltre i confini della Federazione Russa o senza tale.”

Articolo 14

Introdurre nel Codice abitativo della Federazione Russa (Raccolta di leggi della Federazione Russa, 2005, N. 1, art. 14; 2008, N. 30, art. 3616; 2014, N. 30, art. 4218) le seguenti modifiche:

1) la sezione 3 dell’articolo 17 deve essere redatta come segue:

“3. Non è ammesso il collocamento di unità di produzione industriale in locali ad uso abitativo, nè lo svolgimento di attività missionarie in locali ad uso abitativo, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 16 della Legge federale del 26 settembre 1997 N. 125-ФЗ (“125-FZ”) “In merito alla libertà di coscienza e in merito alle associazioni religiose”;

2) l’articolo 22 deve essere integrato con la sezione 3-2 dal seguente contenuto:

“3-2. La trasformazione di un locale ad uso abitativo in un locale ad uso non abitativo allo scopo di svolgere attività religiose non è ammessa.

Presidente della Federazione Russa                         V. Putin

Mosca, Cremlino

6 luglio 2016

  1. 374-ФЗ (“374-FZ”)

[1] V. elenco nell’originale (N.d.T.).

Si ringrazia per la traduzione la dott.ssa Maria Borella Koudrina.

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