Arianne Ghersi: Ci potrebbe fare un breve excursus storico sulle libertà religiose e i diritti civili? In particolare, come sono cambiate le cose dopo la caduta dello Scià e la salita al potere di Khomeini?
Pejman Abdolmohammadi: Sicuramente la questione dei diritti civili in Iran risale all’inizio del ‘900, con la Rivoluzione Costituzionale del 1906: la mashrute che ha dato il via, per la prima volta in Persia, alla concezione dei diritti civili. È stato un preludio, un inizio, dell’idea di cittadinanza, che poi verrà concretizzato con Reza Shah Pahlavi (il fondatore della dinastia Pahlavi nel 1925). Da quel momento in poi, avviene una trasformazione importante in Iran: esiste un uomo-cittadino e non solo un uomo membro di una comunità. L’idea dello stato moderno, che nasce con Reza Shah Pahlavi, porta, in realtà, anche dei diritti di cittadinanza importanti per gli iraniani. Tuttavia, è essenziale sottolineare che ciò non raggiunge una perfezione immediata, ma è il frutto di un’evoluzione storica giunta a un livello piuttosto interessante negli anni ‘60, sotto il regno del figlio di Reza Shah Pahlavi, Mohammad Reza Shah Pahlavi, ovvero l’ultimo scià di Persia. In questo periodo, si riscontra l’evoluzione dei diritti civili e l’attenzione al cittadino che si concretizza nel 1963, a seguito della Rivoluzione Bianca, dove, per esempio, viene riconosciuto alle donne il diritto di voto sia attivo sia passivo; sul piano cronologico, ciò avviene prima della Svizzera. A livello mediorientale, è uno dei primi paesi nel quale viene concesso il diritto di voto alle donne. Oltre a questo, il diritto privato e il diritto pubblico persiani, sin dall’epoca di Reza Shah, iniziano a configurarsi come codici di diritto laico, privi quindi delle attenzioni e delle affiliazioni della shari’a islamica. Ciò, chiaramente, rafforza questo processo di laicità.
Dopo la Rivoluzione del 1979, l’Iran, sul piano dei diritti civili e delle istituzioni, cambia radicalmente perché diventa una Repubblica islamica, in cui la shari’a torna a essere fonte di legge e, quindi, il diritto privato e quello pubblico abbandonano le caratteristiche di laicità e diventano islamici. La legge islamica, come tutte le religioni abramitiche, riporta a un’idea diversa dei diritti nei confronti della donna e dell’uomo, in particolare. Da quel momento in poi, la fase che ne consegue la si può chiamare «cambiamento» o, dipende dai punti di vista, un «ritorno alla tradizione», oppure una «interruzione del progresso».
A.G.: Dall’instaurazione di Khomeini a oggi, ci sono stati dei cambiamenti significativi?
P.A.: Il cambiamento parte dal 1979, in coincidenza con l’arrivo dell’Ayatollah Khomeini e la caduta dello scià. Questo cambiamento netto rimane tale fino a oggi. Sul piano dei diritti, non c’è differenza tra la situazione del 1979 e quella del 2016. La Repubblica Islamica non ha assistito a un cambiamento per quanto concerne i diritti civili negli ultimi trentasei anni, ma ha determinato un grande cambiamento rispetto all’epoca dello scià. I diritti civili e la libertà religiosa vengono sicuramente limitati dal 1979 in poi. C’è una tendenza, in particolare di una certa sinistra europea, a veicolare un’idea oscura dell’epoca dello scià, che personalmente non condivido, perché, sebbene egli avesse dei limiti riguardo alle libertà politiche, sul piano dei diritti civili e della libertà religiosa, ma anche su quello economico e dell’industrializzazione, la Persia era in piena ascesa.
Con la Rivoluzione del 1979 e con i sostenitori dell’Ayatollah Khomeinie della re-islamizzazione, che ha ottenuto anche il sostegno di alcune potenze mondiali, sui diritti civili e le libertà religiose si è tornati a una percezione medievale.
A.G.: Attualmente, tra la vita in città e quella in zone meno urbanizzate, possiamo riscontrare sensibili differenze?
P.A.: Vi sono delle differenze sociologiche, ma non sul piano giuridico. Chiaramente i centri rurali hanno una visione più conservatrice, tradizionale, mentre quelli urbani hanno mediamente una visione più moderna e progressista. La Repubblica islamica, per definizione, deve rispettare e far sì che si rispettino i diritti islamici, quindi il fiqh. Il diritto islamico è, infatti, uguale ovunque.
A.G.: La riapertura degli scambi commerciali ha influenzato o influenzerà questi due ambiti?
P.A.: Non li influenzerà perché questa apertura economico-commerciale potrebbe, al massimo, rafforzare l’ala pragmatica della Repubblica Islamica. Secondo la mia teoria, si tratta di un regime peculiare ibrido, non è autoritarismo puro; è un regime che, al suo interno, racchiude diverse fazioni politiche tra cui i pragmatisti (rappresentati dal presidente Rohani e dall’ex presidente Rafsanjani), quelli che hanno di fatto stipulato questo accordo e che sono riusciti a portare avanti questa visione. Se ciò avrà successo nei prossimi anni si rafforzerà la loro fazione, ma essi fanno comunque parte dell’establishment della Repubblica Islamica. Per quanto concerne i diritti civili e la libertà religiosa, questi aspetti non hanno alcuna influenza; possono avere importanti conseguenze sull’apertura diplomatica, la politica estera, l’economia.
A.G.: L’avvento dell’Isis e il terrorismo internazionale hanno determinato cambiamenti nella società iraniana?
P.A.: L’Isis è un fenomeno regionale che sicuramente esercita degli effetti in Iran, può essere utilizzato dalla Repubblica Islamica per consolidare la coesione interna, perché la paura di eventi terroristici e dei gruppi radicali islamici sunniti che vogliano entrare in un sistema persiano, può divenire uno strumento politico. Questi eventi rafforzerebbero il nucleo fondante della Repubblica islamica e non avrebbero, comunque, niente a che fare con gli aspetti legati ai diritti civili e alle libertà religiose.
A.G.: Come è strutturato lo Stato in Iran? Ci sono possibilità, nella costituzione vigente, che un governo laico si instauri? Le minoranze religiose come vengono trattate?
P.A.: La Repubblica islamica dell’Iran è uno stato composto da un’anima repubblicana e da un’anima islamica: c’è una coesistenza tra principi repubblicani e principi islamici dove, però, i primi sono circoscritti e limitati dalla parte islamica. Gli organi istituzionali islamici, quali la Guida Suprema e il Consiglio dei Guardiani, esercitano comunque una funzione di controllo, di vigilanza rispetto agli organi repubblicani, rappresentati dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento, questi due ultimi eletti dalla popolazione a suffragio universale. Questi corpi istituzionali vengono eletti dopo una preselezione dei candidati operata dal Consiglio dei Guardiani. È vigente un sistema di elezioni a partecipazione aperta, ma a competizione limitata; la Repubblica deve rispettare i parametri ideologici.
Così facendo, la essa riesce ad avere anche elementi di apertura: la popolazione va a votare. Non si tratta di un autoritarismo puro come in Cina o in Corea del nord, non assomiglia all’Arabia Saudita; è molto più aperta, dinamica. Allo stesso tempo, nelle zone delle polity, che sono quelle della struttura ideologica, la Repubblica islamica usa elementi di repressione. Se vengono toccati gli ambiti dell’ideologia o se si fa attività politica, si è sottoposti alla repressione. Questo sistema lo definisco «gelatina persiana», perché flessibile.
La Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran garantisce, dal 1979 in poi, libertà di culto per le minoranze religiose riconosciute. Le uniche religioni riconosciute dall’Islam sono tre: cristianesimo, ebraismo e zoroastrismo. La più grande minoranza religiosa persiana, i baha’i, non sono riconosciuti e quindi vengono trattati come setta e, in quanto tali, discriminati. Il principale problema delle minoranze religiose nella Repubblica islamica è proprio la questione riguardante i baha’i, che non possono andare all’università, non possono frequentare le pubbliche ammini- strazioni, sono sottoposti a un’emarginazione socio-economica rilevante. Sulle altre minoranze religiose c’è un rappresentante in Parlamento; godono comunque di uno spazio, seppur limitato.
Ci sono tante chiese in Iran, c’è la libertà di culto; da questo punto di vista, il paese è uno dei più aperti nei confronti dei cristiani e degli ebrei.
Emerge come dirompente il fenomeno del proselitismo. L’Islam condanna la conversione, nessuno può convertirsi dall’Islam a un’altra religione, la sanzione è la pena capitale. Se qualcuno, sotto il sistema islamico (e la Repubblica islamica in questo momento lo rappresenta), si dovesse convertire, rischierebbe sanzioni severe. Questo genera una sorta di fenomeno «sotto banco»: le conversioni nascoste. Una parte di giovani critici dell’Islam politico adottato dalla Repubblica islamica si converte ad altre religioni.
Queste non sono registrate nelle statistiche e quindi oggi non siamo in grado di dire quale percentuale delle nuove generazioni sia musulmana o meno. Ogni statistica ufficiale, in questo momento, non è attendibile sul piano scientifico.
PEJMAN ABDOLMOHAMMADI – Professore di «Politics of Middle East» alla John Cabot University di Roma, ricercatore presso la London School of Economics, Middle East Centre. Intervista realizzata da Arianne Ghersi, esperta in Scienze Internazionali Diplomatiche, consulente parlamentare.