Cenni storici
I copti, abitanti autoctoni dell’Egitto, «discendenti diretti dei faraoni», convertiti al cristianesimo dal I secolo, vengono definiti con il nome derivato dall’arabo qubt (denominazione assegnata dai conquistatori arabi nel VII secolo), abbreviazione della forma ellenizzata Aegyptos. La nascita e la diffusione del cristianesimo in Egitto coincide con la storia dei copti: storia strettamente connessa alle origini «orientali» della dottrina e del culto comunitario ispirato al Vangelo. L’attuale minoranza cristiana rappresenta il nucleo più antico della popolazione egiziana. La forte identità religiosa ha costituito una significativa e vitale controtendenza alle derive risorgenti di violenza e riduzione delle libertà civili e religiose nelle più svariate forme di dispotismo politico o confessionale.
Nel 641 gli arabi conquistarono l’Egitto e all’inizio furono accolti come liberatori dal giogo bizantino; l’incalzante islamizzazione forzata che ne seguì – pur alternata da regimi tolleranti – determinò tuttavia consistenti defezioni nella comunità copta che mantenne un nucleo forte di resistenza eroica. Nonostante le persecuzioni, nelle pause di relativa tranquillità, la ristretta popolazione cristiana riuscì a inserirsi attivamente nel tessuto sociale e nell’apparato amministrativo del Paese grazie al livello culturale e alla lungimiranza delle migliori autorità. Questo fattore fu decisivo per il mantenimento nei secoli del patrimonio culturale-religioso dei copti, pur rimanendo ai margini della storia, prima sotto gli arabi e dal 1517 sotto i turchi ottomani, cittadini di secondo grado (dhimmis) assoggettati a speciali imposte (gizyah).
Fino all’insediamento di Nasser nel 1954 (in seguito al colpo di stato militare che rovesciò la monarchia controllata dagli inglesi) i copti formavano una componente attiva della società civile e politica egiziana. Il processo di secolarizzazione avviato agli inizi del XX secolo se da un lato aveva favorito il coinvolgimento della minoranza cristiana nelle vicende nazionali, dall’altro aveva inevitabilmente suscitato l’ostilità delle forze conservatrici che rivendicavano l’integrità di un nazionalismo esclusivamente islamico. Dal 1928, la Fratellanza Musulmana – primo tra i molti movimenti di resistenza all’influenza della civiltà occidentale – si era affermata in Egitto facendo leva sull’orgoglio nazionale avvilito dalla soggezione politica all’impero britannico e dall’estrema povertà in cui versava la maggioranza della popolazione.
Le altalenanti strategie di sostegno e repressione praticate da Nasser e da Sadat rafforzarono il radicamento e la diffusione dell’organizzazione politico-religiosa islamica nei ceti più disagiati.
In questo quadro di tensioni e inquietudini dagli anni ‘80, la situazione dei cristiani copti a livello di politica governativa è andata progressivamente deteriorandosi, in concomitanza con l’intermittente, ma inarrestabile, avanzamento politico – istituzionale dei Fratelli Musulmani, culminato con l’elezione di Mohamed Morsi nel luglio 2012, contrastato tenacemente sia dall’opposizione della Chiesa copta, sia dalle forze antigovernative favorevoli alla destituzione del Presidente a opera delle forze armate, come poi accadde nel luglio 2013.
Il quadro normativo della libertà religiosa
La contraddizione tra un formale riconoscimento della libertà di culto e la soggezione dello Stato alla Sha’ria risaltava con tutta evidenza fin dalla Costituzione del 1971: l’art. 46 pareva infatti contenere il riconoscimento della libertà di fede – hurriyat mumarasat al-sha‘a’ir al-diniyya, lett. «libertà di praticare i propri riti religiosi» – in quanto diritto civile laicamente inteso; tale timido riconoscimento veniva tuttavia a inserirsi in un sistema giuridico complessivamente ispirato e dipendente dai «principi del diritto islamico» – come solennemente proclamato dall’art. 2 della medesima Costituzione (1) – che ne limitavano significativamente l’efficacia e la portata. (2)
Le modifiche successive (2005) si rivelarono insidiose, specie con riferimento al trasferimento dei poteri di concessione edilizia ai governatori locali, facilmente condizionabili dalle pressioni territoriali degli integralisti. (3) Le imponenti rivolte del gennaio 2011, animate dai giovani, tra cui un considerevole numero di copti, (4) hanno costituito la base per avviare il difficile e contrastato percorso politico-legislativo segnato dalla promulgazione della costituzione del gennaio 2014, (5) premessa della legge agosto 2016 sulla costruzione delle chiese. Nel 2013 la deposizione di Morsi, e la presa di potere del generale Al-Sisi (6) avevano suscitato fondate speranze di riconoscimento della libertà religiosa per la minoranza cristiana.
A un iniziale sostegno da parte dei copti per l’insediamento dell’antagonista di Morsi, si sono succedute fino a oggi alterne fasi di caute aperture, smentite dall’inerzia nei confronti delle vittime e da una qualche malcelata tolleranza nei confronti degli incessanti e sanguinosi attacchi perpetrati dagli integralisti islamici. Nel 2015 i segnali di disponibilità per implementare concretamente l’esercizio dei diritti riconosciuti hanno dato luogo a intese cautamente collaborative tra autorità politiche e religiose. (7) Tuttavia l’incalzare degli avvenimenti traumatici e degli attentati ha messo a dura prova l’eroica resistenza della minoranza cristiana che era riuscita a conquistare seggi in Parlamento. La volontà politica del Parlamento per tradurre in pratica le norme costituzionali ha inevitabilmente risentito del graduale inasprimento del regime di Al-Sisi in senso autoritario e poliziesco, tollerato dall’Occidente in funzione antiterroristica.
L’art. 235 della Costituzione del 2014 disponeva l’obbligo di emanare «una legge che regoli la costruzione e la ristrutturazione delle chiese per assicurare il libero esercizio di culto per i cristiani»; (8) legge che ha incontrato un percorso accidentato. Problemi e difficoltà derivati sia dal progressivo carattere autoritario del regime, che ha deteriorato i rapporti con le minoranze religiose e l’opposizione, sia da contrasti all’interno delle stesse chiese cristiane.
Il 30 agosto 2016, nonostante le traversie, il Parlamento egiziano approva la nuova legge sulla costruzione delle chiese. La normativa, elaborata dal Governo, ha sollevato molti dubbi e polemiche. Innanzitutto è stata rilevata la sorprendente rapidità nell’approvazione in contrasto con la travagliata gestazione precedente. La necessità di dare seguito all’impegno costituzionale assunto e rinviato e l’intento di tacitare la vivacità dell’opposizione non solo cristiana, indignata per le violazioni dei diritti e lo stato d’impoverimento del paese, avrebbero giustificato la fretta del parto legislativo.
«[…] la Camera dei deputati – scrive la studiosa Elisa Ferrero – ha votato la bozza scritta dal Governo – e avallata dalle tre Chiese cristiane egiziane (ortodossa, cattolica ed evangelica) – in soli tre giorni, senza presentare alcun emendamento, né prendere in considerazione le proposte alternative dei partiti Wafd ed Egiziani Liberi, che cercavano di rimediare ad alcuni pericolosi punti deboli della versione governativa. Inoltre, la legge è stata approvata dopo una trattativa segreta fra il Governo e i rappresentanti delle tre confessioni cristiane (un pugno di uomini), senza coinvolgere la base delle comunità religiose, né gli esperti di diritto e neppure i parlamentari. L’impressione, quindi, è che la nuova legge sia stata scritta solo per soddisfare formalmente la Costituzione, non per cambiare la realtà sul terreno». (9) La portata storica della legge è costituita dall’intesa tra le due principali componenti religiose istituzionalmente rilevanti e collaborative.
Per la prima volta la comunità cristiana e quella musulmana sono riuscite in Parlamento a produrre un testo normativo frutto di lavoro comune. Ma come risulta dalle relazioni dell’osservatorio dei diritti umani e da altre fonti (10) riserve e nodi critici irrisolti emergono impietosamente: il mantenimento della discriminazione per la comunità copta, sempre più coinvolta nella partecipazione alle lotte per le libertà civili, sarebbe confermato dal diverso e più favorevole trattamento riservato alle moschee, non soggette a vincoli. La costruzione delle chiese rientrerebbe nell’ambito della sicurezza pubblica materia di competenza del potere esecutivo e delle sue diramazioni amministrative. (11)
Le persecuzioni cui è sottoposta quasi giornalmente la comunità copta hanno tuttavia, nella tragicità degli accadimenti, attirato l’attenzione sulla tenace capacità di resistenza e vitalità espressa recentemente fin dalla partecipazione agli eventi del 2011. La caratteristica confessionale delle lotte civili sembra aver alimentato la profonda coscienza identitaria con la quale i copti si sono inseriti in dialogo con le altre forze moderate e laiche per contrastare un sistema di potere repressivo delle diversità culturali costitutive della coscienza nazionale egiziana.
ARIANNE GHERSI – Esperta in Scienze Internazionali Diplomatiche, consulente parlamentare
NOTE
1 «L’Islam è la religione dello Stato e l’arabo è la lingua ufficiale. I principi della legge islamica sono la fonte della legislazione».
2 Cfr. G.P. PAROLIN, La libertà religiosa nell’Egitto postcoloniale, dal sito http://www.eticapubblica. it/g-p-parolin-la-liberta-religiosa-nellegitto-post-coloniale-alcune-considerazioni-preliminari/, p.89. Le disposizioni costituzionali, sostanzialmente incompatibili, riproducevano la discriminazione della minoranza cristiana sancita nella prima fonte normativa il «rescritto imperiale ottomano (Hhatt –i-humāyūnī)» del 1856, una legge che poneva la costruzione delle chiese sotto la giuri- sdizione della prima autorità del Paese, il Sultano (khedivè o vice Re), il Re o il Presidente. Nel 1934 il decreto contenente le 10 condizioni per ottenere l’autorizzazione imponevano una serie di obblighi e restrizioni tali da rendere remota la possibilità di edificare luoghi di culto cristiani. (cfr. copti d’Egitto e la libertà di costruire chiese da http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/reli- gioni-e-spazio-pubblico/2016/08/26/copti-egitto-legge-costruzione-chiese).
3 «Nel dicembre 2005, l’allora Presidente Mubarak ha emanato il Decreto presidenziale 291/2005 con il quale ha trasferito il potere di autorizzare gli interventi di mantenimento degli edifici di culto non-musulmani ai governatori locali, i quali sono tenuti a produrre una decisione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, «dopo aver consultato le autorità competenti». Sono stati segnalati numerosi abusi della discrezionalità concessa ai governatori, al punto da indurre alcuni membri della comunità copta a sostenere che la riforma del 2005 abbia in realtà reso ancor più difficile rispetto a prima l’ottenimento della necessaria autorizzazione, mantenendo ovviamente l’idea che qualsiasi forma di mantenimento vada preventivamente auto- rizzata dallo Stato». G.P. PAROLIN, cit. p. 91.
4 L’ultimo attentato, prima della rivoluzione del 2011 fu la notte del 1 gennaio 2011 alla Chiesa di al-Qiddisaīn ad Alessandria; i fedeli furono sorpresi da un’esplosione all’uscita dalla messa di fine anno, 24 morirono. (Cfr. M. sidky-ZAkhAry). L’attentato alla chiesa di Alessandria: antecedenti, conseguenze, costanti, in «Oasis», 5 gennaio 2011, www.oasiscenter.eu/it/articoli/cristiani-do- riente/2011/01/05/l-attentato-alla-chiesa-di-alessandria-antecedenti-conseguenze-costanti [ulti- ma consultazione 21/01/14]). La matrice dell’attentato fu messa in dubbio, alcuni sostennero la tesi islamista, altri un complotto ordito dal governo per fomentare scontri confessionali e minare l’unità nazionale (in un momento in cui il dissenso cresceva, ed iniziava a intravedersi quella che poi sarebbe stata chiamata «Primavera araba»). Cfr. M. tOsAtti, Massacro di Alessandria: bombe di Stato? in «Vatican Insider», 31 luglio 2011, http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/ dettaglio-articolo/articolo/egittoquddisin-egypt-egipto-6387/ cfr. Marta Merati Il ruolo dei copti nella rivoluzione egiziana del 2011: una prospettiva storica.
5 Tesi di laurea Università Cà Foscari di Venezia – anno accademico 2012-2013 http://dspace. unive.it/bitstream/handle/10579/4539/822201-1173529.pdf?sequence=2
6 https://www.avvenire.it/mondo/pagine/egitto-costituzione-liberta-religiosa) che riporta la bozza costituzionale del dicembre 2013; cfr settimanale diocesano di Padova «La Difesa del popolo» sito http://www.difesapopolo.it/Mondo/I-cristiani-d-Egitto-la-costituzione-e-una-fe-sta-di-liberta
7 ‘Abd al-Fattāḥ al-Sīsī ha ricoperto diverse posizioni di comando nelle Forze armate egiziane fino alla nomina di Capo di Stato Maggiore e ministro della Difesa dal Presidente Mohamed Morsi. Ha assunto la Presidenza dopo aver rovesciato Morsi con un colpo di Stato militare il 3 luglio 2013.
8 http://www.famigliacristiana.it/articolo/copti-al-sisi-e-la-liberta-di-culto.aspx dossier della rivista del 19/02/2015 dal significativo titolo «Sbloccate le domande per costruire nuove chiese in Egitto. Le rinnovate speranze anche dei cattolici» dello stesso tenore http://www. matchman-news.com/egitto-liberta-religiosa/ http://www.matchman-news.com/egitto-pas-si-avanti-sulla-liberta-di-culto/http://www.reset.it/reset-doc/nuova-legge-sulle-chiese-cop- te-in-egitto-sara-vera-liberta
9 http://www.difesapopolo.it/Mondo/I-cristiani-d-Egitto-la-costituzione-e-una-festa-di-liberta, cit. terrasanta.net: http://www.terrasanta.net/tsx/lang/it/p9516/Perplessita-per-la-nuova-leg- ge-sulle-chiese-in-Egitto (articolo di Elisa Ferrero 5 settembre 2016)
10 Cfr. http://www.matchman-news.com/egitto-liberta-religiosa/ http://www.matchman-news. com/egitto-passi-avanti-sulla-liberta-di-culto/http://www.reset.it/reset-doc/nuova-legge-sulle- chiese-copte-in-egitto-sara-vera-liberta
11 L’Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) denuncia tutta una serie di violazioni riportate dall’articolo di Elisa Ferrero del 5 settembre 2016. Perplessità della nuova legge sulle chiese in Egitto interrasanta.net: http://www.terrasanta.net/tsx/lang/it/p9516/Perplessita-per-la-nuova-leg- ge-sulle-chiese-in-Egitto. «Nulla di sostanzialmente nuovo rispetto al decreto Hamayouni del 1856 e Ezabi Pasha del 1934», conclude drasticamente l’EIPR. Forse per questo la Chiesa copta ha affermato in un comunicato del 25 agosto «la speranza che questa legge sia messa in atto con mentalità aperta e non attraverso un’applicazione letterale». La previsione dell’art. 2 in base alla quale la superficie della chiesa deve essere adeguata al numero dei fedeli presenti nella zona viene drasticamente bollata come incompatibile con la libertà di culto, cfr. a riguardo: http:// www.reset.it/reset-doc/nuova-legge-sulle-chiese-copte-in-egitto-sara-vera-liberta.